Continuazione e distacco temporale: nozione di disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 1 n. 7223 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., richiede l’accertamento di un disegno criminoso unitario che abbracci sin dal momento ideativo le diverse condotte, programmate almeno nelle loro linee essenziali in vista di un unico fine concreto. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano l’elemento intellettivo del reato continuato. Un consistente intervallo temporale tra gli episodi costituisce indicatore logico di autonome risoluzioni criminose, salvo che emerga una chiara ragione giustificatrice dell’attuazione temporalmente frazionata di uno scopo specifico. Il giudizio negativo del giudice di merito, se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione della Corte di Appello di Perugia aveva applicato la disciplina del reato continuato ad alcune sentenze irrevocabili relative a reati in materia di sostanze stupefacenti, rigettando tuttavia l’istanza per i fatti oggetto di altre due sentenze, tra cui una per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione. La difesa sosteneva che l’omogeneità delle condotte e il medesimo contesto spaziale non consentissero di escludere l’unicità del disegno criminoso sulla base del solo dato cronologico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha inquadrato la questione richiamando la necessità che il giudice di merito verifichi, attraverso un concreto esame di tempi e modalità, la sussistenza di una rappresentazione unitaria delle condotte sin dal loro momento ideativo. È stato evidenziato che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non sono di per sé sufficienti ad integrare il caratteristico elemento intellettivo del reato continuato, né a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
La giurisprudenza ha elaborato una serie di indici rivelatori della preordinazione unitaria, quali la ridotta distanza cronologica, le modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato e le condizioni di tempo e luogo. La Corte ha precisato che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implichi la reiterazione di condotte criminose, ma richiede una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un fine specifico e circoscritto.
Quanto alla distanza temporale tra i fatti, la Corte ha osservato che un intervallo consistente, salve ragioni giustificatrici di una attuazione frazionata, rappresenta un indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazioni autonome, piuttosto che di una finalità unitaria. Nel caso di specie, il distacco di circa quattro anni tra i fatti non è stato ritenuto compatibile con un sviluppo volitivo unitario, emergendo piuttosto una mera ripetitività di condotte con modalità comuni.
La motivazione del giudice dell’esecuzione, conformandosi a tali principi, non è stata ritenuta manifestamente illogica. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
Nota della Redazione
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