L’autoriciclaggio si perfeziona con il solo mutamento di intestazione del bene (Cass. pen. Sez. 2 n. 9050 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che solleciti una rivalutazione nel merito delle prove, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici e non apparente. In tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria è configurabile qualora, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito sia attuato attraverso il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità è comunque idonea a ostacolare la ricerca del profitto e l’individuazione della sua origine illecita. La censura relativa alla recidiva, non dedotta con l’atto di appello, è inammissibile se proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado con cui tre imputati erano stati condannati per truffa, commessa simulando l’interesse all’acquisto di un trattore e consegnando al venditore assegni contraffatti, e due di essi anche per autoriciclaggio, per aver trasferito il trattore, provento del reato, dapprima in un’azienda agricola e successivamente a un terzo estraneo, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente rilevato la natura di “doppia conforme” della vicenda, che consente di leggere congiuntamente le due sentenze di merito come un unico corpo decisionale. Sul primo motivo di ricorso, la Corte ha chiarito che le censure proposte erano dirette a una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, attenendo alla ricostruzione del fatto riservata al giudice di merito. Ha pertanto ribadito che, in presenza di una motivazione che dia conto puntuale delle risultanze processuali, non è compito del giudice di legittimità scegliere la ricostruzione maggiormente plausibile.

In relazione al reato di autoriciclaggio, il Collegio ha disatteso la tesi difensiva secondo cui i trasferimenti del trattore, realizzati mediante atti pubblici dal contenuto facilmente conoscibile, sarebbero stati inidonei a ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa. La Corte ha richiamato il principio per cui il reato si perfeziona con il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento dell’origine illecita, configurandosi la condotta dissimulatoria nel mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, a prescindere dalla forma degli atti utilizzati.

Con riferimento alla recidiva, la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza di uno dei ricorrenti, non essendo stata proposta in appello, mentre per l’altro imputato ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, fondata sul richiamo ai precedenti penali specifici. Infine, sono state dichiarate inammissibili le censure genericamente rivolte alla completezza della motivazione, non avendo i ricorrenti individuato le specifiche doglianze difensive che sarebbero state trascurate dal giudice di secondo grado.

I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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