Continuazione in executivis: onere di prova del programma criminoso unitario (Cass. pen. Sez. 7 n. 9315 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, ai fini del riconoscimento della continuazione, la riconducibilità di più reati ad un unitario disegno criminoso esige la prova di un programma deliberato sin dall’origine, che abbia previsto una serie ben individuata di illeciti, concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Tale programma non può essere confuso con una concezione di vita improntata all’illecito, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato. L’accertamento dei concreti indicatori del vincolo — omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità — richiede una verifica approfondita ed è insindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato con due distinte sentenze passate in giudicato, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto dei due provvedimenti. La Corte di Appello competente aveva rigettato l’istanza, ritenendo insussistente un’unicità di ideazione anticipata tra le condotte. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e sostenendo che il vincolo dovesse riconoscersi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente ricostruito i principi in tema di continuazione in executivis, richiamando il consolidato orientamento secondo cui i reati dedotti devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un fine specifico. Il programma non deve essere confuso con la mera reiterazione criminosa espressiva di una scelta di vita, perché tale fenomeno è governato da istituti diversi e antitetici al favor rei sotteso alla continuazione.

La Corte ha precisato che la verifica della preordinazione non può fondarsi su indici presuntivi o congetture, essendo necessario dimostrare che i reati avvinti dal vincolo siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario. Deve escludersi la sufficienza di un singolo indice se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea, pur non essendo richiesta la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori, purché quelli valorizzati siano significativi.

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva escluso il vincolo sulla base di elementi concreti: la diversa offensività delle condotte, qualificate in modo differente; l’ampio iato temporale. I giudici hanno ritenuto tali argomentazioni lineari e non inficiate dalle deduzioni difensive. Il ricorrente, richiamando le relazioni intrattenute con un correo, aveva insistito su profili ritenuti non idonei a incrinare la tenuta razionale e giuridica del provvedimento, espressione della discrezionalità del giudice di merito.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non ricorrendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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