La conoscenza del foglio di via non richiede la sottoscrizione dell’atto (Cass. pen. Sez. 7 n. 9312 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conoscenza del provvedimento che impone prescrizioni, la cui violazione integra il reato, è validamente attestata dalla consegna di copia dell’atto nelle mani del destinatario, risultando irrilevante la scelta di quest’ultimo di non apporre la propria sottoscrizione. In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice di merito è tenuto a motivare il diniego del beneficio con valutazione complessa e congiunta dei parametri dell’art. 133, comma 1, cod. pen.; l’onere motivazionale può ritenersi soddisfatto anche implicitamente, qualora la condotta sia stata qualificata in termini che escludano la tenuità.

Il Fatto

L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ne aveva confermato la condanna per la violazione delle prescrizioni imposte con il foglio di via obbligatorio.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente contestava la prova della conoscenza del provvedimento impositivo, sostenendo che la mancata sottoscrizione dell’atto ne avrebbe inficiato la certezza. Con gli altri motivi, lamentava l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto la prima censura manifestamente infondata. Il Tribunale aveva attestato — senza che ciò fosse smentito — che copia dell’atto era stata consegnata nelle mani dell’imputato. Tale circostanza è sufficiente a radicare la conoscenza del provvedimento, essendo del tutto irrilevante la scelta del destinatario di non apporre la sottoscrizione. La firma, infatti, non costituisce elemento costitutivo della conoscenza, ma mera attestazione della ricezione.

Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudice di merito deve fornire una motivazione adeguata, frutto della valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, utilizzando i criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen.. Il Tribunale aveva negato il beneficio valorizzando la non minimale offensività della condotta, desumibile dal breve lasso temporale intercorso tra la sottoposizione al foglio di via e la trasgressione — circostanza sintomatica di noncuranza del divieto.

La Suprema Corte ha precisato che l’onere motivazionale in caso di diniego può essere soddisfatto anche implicitamente, qualora il giudice abbia qualificato la condotta in termini che escludano la tenuità, richiamando i precedenti di Sez. 5, n. 24780 del 2017 e Sez. 3, n. 48317 del 2016.

Infine, in relazione alle attenuanti generiche, il diniego è stato ritenuto legittimo, essendo stato motivato dal Tribunale con l’insussistenza di elementi valutabili e con le negative informazioni sul vissuto dell’imputato, gravato da precedente condanna per rapina. La Corte ha rammentato che il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., come affermato da Sez. 2, n. 23903 del 2020.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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