Riqualificazione del fatto e messa alla prova: la Cassazione rinvia alla Corte UE sul recupero dei riti alternativi (Cass. pen. 27371/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, ordinanza n. 27371/2026, data di pubblicazione 21 luglio 2026 (R.G.N. 2570/2026) – Presidente Ercole Aprile, Relatore Martino Rosati.
Il principio di diritto
La Corte solleva questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 267 TFUE), chiedendo se l’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE e l’art. 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali ostino a una disciplina nazionale che consente al giudice penale di merito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella dell’imputazione, senza previa informazione all’imputato in tempo utile a predisporre un’efficace difesa – anche quando la riqualificazione fosse prevedibile – così da precludergli l’accesso a un rito alternativo, divenuto possibile solo per effetto della nuova qualificazione ma non più richiedibile perché è ormai decorso il relativo termine di decadenza.
Il fatto
L’imputata, presidente di una commissione esaminatrice, era stata rinviata a giudizio per turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) in relazione a un concorso per assunzione di personale presso un’università statale. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano l’aveva ritenuta colpevole ma aveva riqualificato il fatto in rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 cod. pen.). Per il reato riqualificato sarebbe stata possibile la sospensione del procedimento con messa alla prova, preclusa per l’art. 353 originariamente contestato; ma il termine di decadenza per la relativa richiesta era ormai decorso. La Corte di appello di Milano confermava, ritenendo la doglianza intempestiva. L’imputata ricorreva per cassazione, chiedendo in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 1, e 521, comma 1, cod. proc. pen.
La motivazione
La Corte ricostruisce il quadro interno – tra cui Corte cost. n. 103 del 2010, n. 131 del 2019 e n. 192 del 2020, e la giurisprudenza di legittimità secondo cui la riqualificazione in dibattimento non legittima la richiesta tardiva di messa alla prova, salvo che l’imputato abbia sollecitato la riqualificazione e formulato la richiesta nei termini – e quello europeo. Registra un possibile contrasto tra la sentenza della Corte di giustizia Moro (C-646/17, 2019), secondo cui né la direttiva 2012/13/UE né l’art. 48 della Carta impongono la rimessione in termini per i riti alternativi in caso di mera riqualificazione giuridica, e la successiva sentenza B.K. c. Bulgaria (C-157/22, 2023), che ha affermato che qualsiasi modifica della qualificazione giuridica operata dal giudice di merito può incidere in modo determinante sul diritto di difesa – anche quando il fatto materiale resti identico e a prescindere dalla severità della pena – imponendo una tempestiva informazione dell’imputato. Poiché la sentenza B.K. è successiva e più ampia e non distingue in base alla prevedibilità o alla sollecitazione della riqualificazione, la Corte, non potendo procedere a un’interpretazione conforme univoca, ritiene necessario interrogare i giudici dell’Unione sull’estensione di tali principi alla specifica questione dell’accesso ai riti alternativi precluso per decadenza.
Esito: la Corte, visto l’art. 267 TFUE, solleva la questione pregiudiziale, sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Implicazioni pratiche
Quando il giudice riqualifica il fatto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) e la nuova fattispecie apre l’accesso a un rito alternativo – qui la messa alla prova – l’imputato che non abbia sollecitato la riqualificazione e formulato la richiesta nei termini si vede oggi precluso il beneficio per intervenuta decadenza. La Cassazione rimette alla Corte di giustizia il nodo se il diritto dell’Unione (art. 6, par. 4, direttiva 2012/13/UE; art. 48 della Carta), alla luce della sentenza B.K. c. Bulgaria, imponga una tempestiva informazione sulla riqualificazione e la conseguente rimessione in termini, anche a prescindere dalla prevedibilità del mutamento. In attesa della pronuncia europea il procedimento resta sospeso; sul piano operativo conviene comunque sollecitare tempestivamente al giudice l’eventuale riqualificazione e formulare, nei termini, la richiesta del rito alternativo, per non incorrere in preclusioni.
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