Sorveglianza speciale: due incontri occasionali non integrano il divieto di frequentazione (Cass. pen. 25984/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 25984/2026, decisa all’udienza pubblica del 7 maggio 2026 (R.G.N. 5068/2026) — Presidente Alessandro Centonze, Relatore Anna Maria Gavoni. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

«Il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza” … implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati».

Il fatto

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Brindisi — con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Lecce — alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, per aver violato, quale soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, il divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati, in relazione a due episodi (dicembre 2018 e maggio 2019). Il ricorrente deduceva l’insufficienza della prova dell’abitualità: due soli episodi isolati e occasionali non costituiscono indice di plurimi e stabili contatti con soggetti pregiudicati.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Il reato ex art. 75 d.lgs. 159/2011 richiede un’abitualità o serialità di comportamenti: occorrono plurime condotte idonee a fondare una frequentazione ripetuta, restando esclusa la configurabilità del reato a fronte di un unico episodio o di due soli contatti. Nella specie, i due episodi contestati — a distanza di diversi mesi l’uno dall’altro — non integravano la ripetitività richiesta, mancando gli elementi di fatto (numero degli incontri, tempo concentrato della frequentazione, modalità, caratura criminale dei soggetti) idonei a fondare la fattispecie. Trattandosi di un difetto di un elemento costitutivo non sanabile, l’annullamento è senza rinvio e non ha carattere restitutorio.

Esito: la Corte accoglie il primo motivo — assorbito il secondo — e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ribadisce la natura garantista del reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale: l’“abitualità” delle frequentazioni vietate è un elemento costitutivo da provare, non una presunzione ricavabile da contatti sporadici. Due episodi occasionali e distanziati nel tempo non bastano. Rilievo pratico per la difesa: quando il capo di imputazione non descrive plurimi e stabili contatti, il difetto dell’elemento costitutivo apre alla via dell’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

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