Mancata applicazione della non punibilità per reati ambientali ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 9561 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e per la sua natura di censura di merito, il ricorso per cassazione che miri a contestare il diniego della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., qualora non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La motivazione del giudice di merito che esclude l’occasionalità della condotta, valorizzando l’esistenza di una struttura organizzativa dedicata al trattamento illecito dei rifiuti, è di per sé idonea a giustificare il rigetto dell’istanza. Ne consegue, per il ricorrente inammissibile, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 per avere effettuato attività di smaltimento e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in mobilia e suppellettili provenienti dallo sgombero di un appartamento.

Avverso tale sentenza, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con particolare riferimento alla mancata valutazione della gravità del fatto e del grado di colpevolezza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha valutato il motivo di ricorso come in parte non consentito in sede di legittimità e, nella restante parte, manifestamente infondato. Le censure prospettate dall’imputato sono state considerate generiche, in quanto prive di specifici riferimenti a elementi di diritto e di fatto che potessero sostenerne la fondatezza.

La Suprema Corte ha ritenuto che i presunti vizi motivazionali non emergessero dal provvedimento impugnato. Al contrario, la Corte territoriale aveva congruamente spiegato le ragioni del diniego della speciale causa di non punibilità, valorizzando un elemento fattuale dirimente: l’attività illecita di gestione dei rifiuti era realizzata tramite una struttura organizzativa tale da escludere l’occasionalità della condotta, requisito indefettibile per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Corte ha quindi concluso per l’inammissibilità del ricorso, affermando che la motivazione addotta dal giudice di merito era di per sé idonea a sostenere il diniego dell’istituto, senza che residuassero margini per una diversa valutazione riservata al merito.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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