Il sequestro probatorio del telefono richiede criteri selettivi dei dati (Cass. pen. Sez. 5 n. 7262 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. È illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro probatorio di un dispositivo elettronico che conduca alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici senza alcuna previa selezione. Il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni per cui è necessario un sequestro esteso e omnicomprensivo oppure indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi di selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
Il Fatto
Il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio di una patente di guida falsificata, nonché di telefoni cellulari e altri dispositivi informatici, nell’ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., contestati in concorso all’indagato. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza di riesame, ritenendo adeguata la motivazione del decreto di sequestro. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 275 cod. proc. pen. e lamentando la carenza motivazionale in ordine al fumus commissi delicti e alle finalità probatorie, nonché la sproporzione nell’acquisizione dei dati contenuti nei dispositivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato che, in materia di misure cautelari reali, il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione di legge, potendosi dedurre vizi motivazionali solo quando l’apparato giustificativo sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, Ivanov.
Ha quindi ritenuto infondata la censura relativa al fumus, rilevando che l’ordinanza impugnata offriva una motivazione non apparente, fondata sulla contestazione provvisoria articolata e sul contenuto dell’annotazione di polizia giudiziaria, della quale il Tribunale del riesame aveva dato contezza richiamando i messaggi da cui emergevano le ragioni del coinvolgimento dell’indagato.
Parimenti infondata è stata giudicata la doglianza concernente la finalità probatoria, atteso che l’analisi dei dati rinvenuti nel telefono cellulare serviva a riscontrare il contenuto dell’informativa e ad approfondire il grado di coinvolgimento dell’indagato nel concorso con il coindagato. La Corte ha precisato che l’eventuale consolidamento parziale della prova non esclude la sussistenza di ulteriori ragioni giustificative del vincolo.
È stata invece accolta l’ultima doglianza, relativa all’assenza di una specifica delimitazione dei dati di interesse investigativo. La Corte ha richiamato il principio per cui è illegittimo il sequestro probatorio di un dispositivo elettronico che comporti l’indiscriminata apprensione di una massa di dati, senza previa selezione o indicazione dei criteri selettivi, richiamando sul punto Sez. 6 n. 6623 del 2020 e le successive pronunce Sez. 6 n. 17312 del 2024, Corsico, Sez. 6 n. 17677 del 2025, Donadini e Sez. 6 n. 1286 del 2025, Bozzano.
L’ordinanza impugnata non si era confrontata con tali principi, limitandosi ad affermare apoditticamente l’impossibilità di selezionare il materiale e a fare riferimento alla restituzione dei dati non rilevanti. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Ancona, che dovrà attenersi ai principi di diritto indicati, verificando la sussistenza di una motivazione adeguata in ordine alla proporzionalità del vincolo e alla delimitazione dell’oggetto della ricerca.
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Nota della Redazione
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