Continuità normativa tra reddito di cittadinanza e assegno di inclusione (Cass. pen. Sez. 7 n. 9562 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di leggi penali nel tempo, la disposizione di cui all’art. 8 del d.l. n. 48 del 2023, convertito dalla legge n. 85 del 2023, che incrimina le condotte di false od omesse dichiarazioni per il conseguimento dell’assegno di inclusione, si pone in continuità normativa con la fattispecie di cui all’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, relativa al reddito di cittadinanza, punendo con identica struttura le medesime condotte. Ne consegue che, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, l’abrogazione dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, disposta dall’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, non determina l’operatività dell’effetto retroattivo del trattamento più mite, non potendo il ricorrente beneficiare dell’abolitio criminis.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Patti per il reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, in materia di false dichiarazioni per il conseguimento del reddito di cittadinanza. La Corte di appello di Messina, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rigettato le doglianze difensive relative all’intervenuta abrogazione della norma incriminatrice.
Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la mancata motivazione in ordine all’eccepita abrogazione del reato ad opera dell’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto il motivo proposto era sia riproduttivo di rilievi già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, sia contrastante con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come l’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022 abbia disposto l’abrogazione dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, a decorrere dal 10 gennaio 2024. Per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, la disciplina abrogata continua a trovare applicazione, in conformità al principio di irretroattività della legge penale e alla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 5999 del 2024).
In aggiunta, la Corte ha precisato che l’art. 8 del d.l. n. 48 del 2023 si pone in continuità normativa con la precedente fattispecie incriminatrice, punendo con identica struttura le condotte di false od omesse dichiarazioni relative all’assegno di inclusione. Viene quindi in rilievo il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, e non l’abrogazione della norma incriminatrice delle condotte oggetto di contestazione (Sez. 3, n. 39155 del 2024).
Pertanto, il ricorrente non può beneficiare dell’effetto retroattivo del trattamento più mite, essendo il motivo di ricorso inammissibile.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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