Sezioni Unite sull’interrogatorio preventivo (art. 291 c.1-quater c.p.p.): moduli separati per i coindagati e nullità deducibile al riesame (Cass. pen. Sez. Un. n. 28898/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 28898/2026, decisa in camera di consiglio il 15 gennaio 2026 (sent. sez. 2/2026), R.G.N. 25030/2025. Presidente Stefano Mogini, Relatore Aldo Aceto. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Il principio di diritto
Primo principio: il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo. Secondo principio: l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata d’ufficio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia.
Il fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a due coindagati, fratelli, la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, in relazione a reati diversi: a uno era contestato, tra l’altro, il delitto di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), all’altro reati di lesioni, violenza e danneggiamento connessi. La misura era stata disposta senza previo interrogatorio, sulla base del pericolo di reiterazione. Il ricorrente – destinatario della misura per reati che non imponevano l’interrogatorio anticipato, ma privo delle condizioni ostative previste dall’art. 291, comma 1-quater – ha proposto ricorso diretto per cassazione deducendo la nullità dell’ordinanza per l’omesso interrogatorio preventivo. La Quinta Sezione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per un duplice contrasto.
La motivazione
Le Sezioni Unite hanno privilegiato il modulo procedimentale differenziato. In materia di libertà personale, regola ed eccezione devono condividere la medesima forma: le deroghe all’interrogatorio preventivo, ispirato al favor libertatis, sono solo quelle espressamente previste dall’art. 291, comma 1-quater, e non possono essere desunte aliunde. L’azione cautelare, come quella penale, riguarda la singola persona e il singolo reato; la scelta del pubblico ministero di procedere unitariamente verso più indagati non comprime il diritto del singolo al contraddittorio anticipato. Sul secondo punto, la Corte ha escluso che la mancata deduzione in sede di interrogatorio di garanzia – o l’esercizio della facoltà di non rispondere – sani la nullità: chi subisce la misura non è ‘parte che assiste all’atto’, sicché il vizio è deducibile fino ai termini dell’art. 180 cod. proc. pen., e comunque in sede di riesame o ricorso diretto, superata la quale la questione è preclusa.
Esito: le Sezioni Unite annullano senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno – Ufficio Gip, e dichiarano la cessazione della misura cautelare.
Implicazioni pratiche
La pronuncia fissa due presidi a tutela della libertà personale dopo la riforma del 2024. Sul piano operativo: nei procedimenti con più indagati, il giudice deve procedere per moduli separati – misura senza interrogatorio per chi ricade nelle deroghe, interrogatorio preventivo per gli altri – senza che la connessione o il collegamento probatorio con la posizione altrui giustifichi un interrogatorio postumo generalizzato. Sul piano difensivo: la nullità da omesso interrogatorio preventivo è un vizio genetico del titolo, deducibile per la prima volta al riesame (o con ricorso diretto) e rilevabile d’ufficio, a prescindere dal silenzio serbato in sede di interrogatorio di garanzia; ma va sollevata entro quella fase, oltre la quale opera la preclusione del giudicato cautelare.
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