Decreto Liquidità: l’omessa dichiarazione dell’interdittiva antimafia nella richiesta di garanzia è falso innocuo e non punibile (Cass. pen. n. 33766/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 33766/2025, decisa il 19 settembre 2025 e depositata il 14 ottobre 2025, R.G.N. 18506/2025. Presidente Rossella Catena, Relatore Enrico Vittorio Stanislao Scarlini.

Il principio di diritto

In tema di finanziamenti e garanzie previsti dalla legislazione emergenziale da Covid-19 (d.l. n. 23 del 2020, cosiddetto Decreto Liquidità), l’omessa dichiarazione, nell’autocertificazione richiesta per l’accesso al beneficio, di essere destinatario di un’informazione interdittiva antimafia (art. 84 del d.lgs. n. 159 del 2011) costituisce falso innocuo e non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.), poiché l’autocertificazione prevista dalla legge (art. 1-bis del d.l. n. 23 del 2020, introdotto in sede di conversione) atteneva alle sole condizioni ostative di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 – riferite alle misure di prevenzione applicate con provvedimento definitivo -, tra le quali non rientra l’interdittiva antimafia, provvedimento amministrativo cautelare e preventivo; la falsa attestazione era pertanto ininfluente ai fini dell’ottenimento della garanzia.

Il fatto

Il Tribunale di Aosta, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Torino, aveva condannato per falso ideologico in atto pubblico il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, il quale, nell’ambito di una procedura volta a ottenere il finanziamento garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (d.l. n. 23 del 2020), aveva reso agli istituti di credito una dichiarazione attestante l’assenza delle cause di esclusione, omettendo di indicare il provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Questore di Aosta nei confronti della società. L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo, in particolare, la natura innocua del falso, perché l’interdittiva antimafia non costituiva causa ostativa al beneficio richiesto.

La motivazione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi. In sede di conversione del Decreto Liquidità, l’art. 1-bis del d.l. n. 23 del 2020 aveva individuato le condizioni da autocertificare per ottenere la garanzia o il finanziamento, richiedendo di attestare l’insussistenza delle sole condizioni ostative previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, norma che esclude dai rapporti con la pubblica amministrazione i soggetti destinatari di una misura di prevenzione applicata con provvedimento definitivo. L’informazione interdittiva antimafia di cui all’art. 84 del medesimo decreto non rientra tra tali misure, trattandosi di provvedimento amministrativo incapacitante di natura cautelare e preventiva. Ne consegue che la falsa attestazione dell’assenza delle cause di esclusione era ininfluente ai fini dell’ottenimento della garanzia: il falso era dunque innocuo. La Corte ha richiamato il proprio precedente reso in tema di Decreto Sostegni (Sez. 6, n. 14731 del 2022), di analogo tenore.

Esito: la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Implicazioni pratiche

La pronuncia precisa i confini della rilevanza penale delle autocertificazioni rese per accedere ai sostegni pubblici anti-pandemia. Ciò che rileva non è la falsità in sé della dichiarazione, ma la sua idoneità a incidere sul beneficio: se la legge richiede di autocertificare solo l’assenza delle condizioni ostative dell’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, l’omessa indicazione di un’interdittiva antimafia – non compresa in quel novero – è un falso innocuo e non integra reato. Un criterio utile a distinguere, nel contenzioso sulle erogazioni emergenziali, le dichiarazioni penalmente rilevanti da quelle prive di efficacia causale sul beneficio.

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