Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: se anche la notifica del pignoramento e’ nulla, il termine per opporsi non decorre (Cass. 23214/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 23214/2026, depositata il 14 luglio 2026 (adunanza camerale del 5 maggio 2026), R.G.N. 8695/2023 – Presidente Raffaele Frasca, Relatore Salvatore Saija.
Il principio di diritto
In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il termine che l’art. 650, terzo comma, cod. proc. civ. fa decorrere dal primo atto di esecuzione non inizia a decorrere se la notifica di quell’atto (il pignoramento) e’ a sua volta nulla per un vizio che impedisce all’ingiunto di conoscere l’ingiunzione: la notifica nulla non determina conoscenza legale dell’esecuzione. Sul piano probatorio, il giudice non puo’ escludere l’indennita’ di occupazione fondandosi su una raccomandata di offerta di riconsegna delle chiavi di cui non sia provata la ricezione, mancando l’avviso di ritorno.
Il fatto
Le locatrici di un immobile ad uso abitativo, ottenuto sfratto per morosita’ e decreto ingiuntivo per canoni e spese, avevano notificato il decreto e il successivo pignoramento presso terzi ex art. 140 cod. proc. civ. presso il domicilio eletto nel contratto, dopo che il conduttore aveva gia’ rilasciato l’immobile. Il conduttore proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. Tribunale e Corte d’appello accoglievano l’opposizione, ritenendo nulla la notifica e prescritta la pretesa per i canoni; le locatrici ricorrevano in cassazione con cinque motivi.
La motivazione
La Corte rigetta i primi quattro motivi e accoglie il quinto. Sulla notifica, la clausola di elezione di domicilio nell’immobile locato non operava piu’ dopo il rilascio del bene, sicche’ e’ corretta la nullita’ delle notifiche del decreto e del pignoramento. Quanto all’opposizione tardiva, il termine dell’art. 650, terzo comma, cod. proc. civ. presuppone che la notifica del primo atto esecutivo sia idonea a dare conoscenza dell’ingiunzione: se il pignoramento e’ nullo per un vizio che impedisce tale conoscenza, il termine non decorre, ne’ la comunicazione della banca terza pignorata vale a fondarla. La Corte accoglie invece il quinto motivo: la sentenza aveva escluso l’indennita’ di occupazione valorizzando una raccomandata di offerta delle chiavi senza prova della ricezione (cartolina di ritorno non prodotta), decidendo cosi’ su una prova non offerta.
Esito: accoglie il quinto motivo, rigetta il ricorso nel resto e cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Per il creditore, notificare gli atti al vecchio domicilio contrattuale dopo il rilascio dell’immobile espone alla nullita’ e riapre i termini per l’opposizione tardiva: la clausola di elezione di domicilio non sopravvive alla riconsegna del bene. Per chi eccepisce la tardivita’ dell’opposizione, occorre dimostrare che il primo atto esecutivo fosse idoneo a rendere conoscibile l’ingiunzione. E chi invoca l’offerta di riconsegna deve provarne la ricezione con l’avviso di ritorno.
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