Elusione dell’ordine di protezione (art. 387-bis, comma 2, c.p.): il reato non copre la violazione dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni, pena l’analogia in malam partem (Cass. pen. 24070/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, sentenza n. 24070/2026, depositata il 30 giugno 2026 (R.G.N. 11838/2026) — camera di consiglio del 10 giugno 2026, Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Fabrizio D’Arcangelo.

Il principio di diritto

Il reato di cui all’art. 387-bis, secondo comma, cod. pen. non è integrato dalla violazione di un provvedimento temporaneo e urgente adottato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 473-bis.22 cod. proc. civ. a tutela dei minori, pur se avente il contenuto sostanziale dell’ordine di protezione. La norma sanziona alternativamente l’elusione dell’ordine di protezione previsto dall’art. 473-bis.70, primo comma, cod. proc. civ. o di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; estenderne la portata ai provvedimenti del Tribunale per i minorenni, nel silenzio della legge, si risolverebbe in un’analogia in malam partem, vietata dal principio di tassatività (art. 25, comma secondo, Cost.; art. 14 preleggi).

Il fatto

Il Tribunale di Ancona aveva rigettato la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza per il delitto di cui all’art. 387-bis, secondo comma, cod. pen., contestato per aver eluso un provvedimento temporaneo e urgente di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento, emesso dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 473-bis.22 cod. proc. civ. a tutela dei minori. Il pubblico ministero ricorreva per cassazione, sostenendo che la norma sanziona l’elusione di qualsiasi provvedimento del giudice civile a contenuto protettivo, a prescindere dalle forme procedimentali.

La motivazione

Il ricorso è infondato. L’art. 387-bis, secondo comma, cod. pen. sanziona alternativamente due sole condotte: l’elusione dell’ordine di protezione ex art. 473-bis.70, primo comma, cod. proc. civ. e quella di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione o di divorzio. Il provvedimento violato, pur avendo il contenuto sostanziale dell’ordine di protezione, è stato emesso dal Tribunale per i minorenni in un procedimento a tutela dei minori: non ricorre né la prima né la seconda condotta tipica.

Divieto di analogia in malam partem. L’interpretazione proposta dal pubblico ministero, che fonde le due condotte alternative in un precetto unitario incentrato sul solo contenuto protettivo del provvedimento, supera il limite dei significati compatibili con la formulazione letterale e si risolve in un’analogia in malam partem, vietata dall’art. 25, comma secondo, Cost. e dall’art. 14 preleggi (Corte cost. n. 98 del 2021; Sez. 6, n. 10389 del 2025). Spetta al legislatore, non al giudice, individuare i confini delle figure di reato, a garanzia anche della prevedibilità dell’applicazione della legge penale.

Esito: rigetta il ricorso del pubblico ministero.

Implicazioni pratiche

Punto fermo sul perimetro dell’art. 387-bis, secondo comma, cod. pen. Primo: la fattispecie è tassativa e copre soltanto l’elusione dell’ordine di protezione ex art. 473-bis.70 cod. proc. civ. e del provvedimento di eguale contenuto adottato nei procedimenti di separazione o divorzio; non si estende ai provvedimenti temporanei e urgenti del Tribunale per i minorenni (art. 473-bis.22 cod. proc. civ.), pur se sostanzialmente identici nel contenuto. Secondo: l’interpretazione teleologica non può superare il limite letterale della norma penale, pena un’analogia in malam partem vietata. Terzo: la violazione di tale provvedimento può se del caso rilevare ad altro titolo, ma non integra l’art. 387-bis, secondo comma, che non consente l’arresto in flagranza per la sola condotta qui esaminata. La lacuna, se ritenuta tale, va colmata dal legislatore, non in via interpretativa.

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