Correzione di errore materiale: la quantificazione delle spese processuali non spetta alla Cassazione, ma alla Cancelleria
Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, ordinanza n. 26594/2026, depositata il 15 luglio 2026 (camera di consiglio del 27 maggio 2026), R.G.N. 17054/2026 – Presidente Anna Criscuolo, Relatore Debora Tripiccione.
Il principio di diritto
La quantificazione delle spese processuali al cui pagamento e’ condannata la parte non deve essere indicata dalla Corte in sentenza, trattandosi di un importo determinato per legge (D.M. n. 124 del 2014) al cui recupero provvede la Cancelleria (artt. 200 e ss. d.P.R. 115/2002). E’ pertanto inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.) volta a colmare la mancata indicazione di tale importo, che non integra un errore emendabile.
Il fatto
La parte civile – la Presidenza del Consiglio dei Ministri – aveva presentato istanza di correzione di errore materiale, lamentando l’omessa indicazione, in una precedente sentenza della Corte, dell’importo delle spese processuali al cui pagamento era stata condannata un’altra parte civile ricorrente (una societa’). L’istanza chiedeva di integrare la decisione con la quantificazione mancante.
La motivazione
La Corte tratta l’istanza nelle forme de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e la dichiara inammissibile. A prescindere dalla carenza di interesse della parte istante, l’istanza investe un punto – la quantificazione delle spese processuali – che non spetta alla Corte indicare in sentenza: l’importo e’ determinato per legge dal D.M. n. 124 del 2014 e al suo recupero provvede la Cancelleria ai sensi degli artt. 200 e ss. del d.P.R. 115/2002. Non si tratta quindi di un errore materiale suscettibile di correzione.
Esito: dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale.
Implicazioni pratiche
La mancata indicazione dell’importo delle spese processuali in sentenza non e’ un errore da correggere: l’importo e’ fissato dalla legge e liquidato dalla Cancelleria in sede di recupero. Presentare un’istanza di correzione di errore materiale su questo punto e’ inammissibile e non serve a ottenere la quantificazione, che segue un binario amministrativo distinto dalla decisione.
Nota della Redazione
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