Bancarotta fraudolenta e amministratore di fatto, onere di motivazione sul coinvolgimento (Cass. pen. Sez. 5 n. 8558 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio dell’amministrazione di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo gestorio, essendo sufficiente una significativa e continuativa attività di gestione o cogestione, svolta in modo non episodico, tale da evidenziare l’inserimento organico del soggetto nell’assetto societario; il relativo accertamento, in quanto espressione di una valutazione in fatto, è insindacabile in sede di legittimità ove sostenuto da congrua e logica motivazione. Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni e attività, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari. La mancata riscossione di un credito integra il reato di cui all’art. 216, primo comma, legge fall., poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo anche delle ragioni di credito. Non viola il divieto di testimonianza indiretta di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria che riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma confermava la condanna, anche agli effetti civili, del ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, commessi nella qualità di amministratore di fatto di una società dichiarata fallita. Le condotte contestate consistevano nell’aver sottratto le scritture contabili sociali e nell’aver depauperato il patrimonio della fallita, cedendo ad altra società l’intero compendio immobiliare senza incassarne il corrispettivo. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, disattendendo le censure difensive relative alla prova della qualifica di amministratore di fatto. I giudici di legittimità hanno evidenziato come le conformi decisioni di merito si fondassero su plurime e convergenti evidenze fattuali, tra cui il contenuto delle intercettazioni telefoniche attestanti direttive operative, il rinvenimento in possesso del ricorrente di strumenti di home banking, carte di credito e timbri sociali, e il contenuto di e-mail comprovanti una gestione della società “come se fosse cosa propria”.

Quanto alla efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dall’amministratore di diritto, la Corte ha richiamato il principio per cui la deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria che riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti non viola il divieto di testimonianza indiretta di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.. Ha inoltre rilevato la genericità dell’eccezione relativa alla illegittima utilizzazione dei risultati delle indagini compiute in altro procedimento, risultando la relativa documentazione prodotta su supporto informatico.

In punto di bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto inammissibili le deduzioni difensive volte a contestare la riferibilità della condotta, in quanto generiche e volte a suggerire una alternativa lettura di evidenze fattuali non illogicamente apprezzate. I giudici di merito avevano accertato che l’imputato fosse il gestore esclusivo della società, detenendone strumenti di gestione e documentazione, circostanza plausibilmente dimostrativa della riferibilità a lui della tenuta delle scritture contabili fatte scomparire.

Con riguardo alla bancarotta patrimoniale, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui integra il reato per distrazione la cessione dell’intero compendio immobiliare senza incasso del prezzo e la mancata riscossione di un credito, essendo le ragioni di credito ricomprese nell’attivo patrimoniale. Ha ritenuto, pertanto, aspecifiche le doglianze difensive, prive di confronto con le complete argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva dato atto dell’annullamento dell’assegno parziale, della mancata esecuzione della permuta e dell’assenza di azioni di recupero del credito da parte degli amministratori. Ne è conseguito il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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