Rifiuto crediti premiali non richiede motivazione automatica (Cass. pen. Sez. 7 n. 10725 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che abbia rigettato il reclamo in materia di trattenimento della corrispondenza, qualora le censure si risolvano in una mera rilettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito. In tema di avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza, è sufficiente che il decreto indichi l’oggetto del giudizio, non essendo necessario specificare le ragioni per cui il procedimento è stato avviato, gravando sull’interessato o sul suo difensore l’onere di consultare in cancelleria gli atti. Il principio dell’esecutività della decisione più favorevole non si applica in caso di difformi decisioni sulla corrispondenza adottate, rispettivamente, dal magistrato di sorveglianza e dal giudice del procedimento, concernendo diversi ambiti di valutazione: la sicurezza e l’ordine in istituto, da un lato, e le esigenze delle indagini, dall’altro.
Il Fatto
Il difensore di un detenuto proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila aveva rigettato il reclamo presentato dal proprio assistito. Il reclamo era stato proposto avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza che, in data 17.6.2025, aveva disposto il trattenimento della corrispondenza del detenuto.
Il ricorrente deduceva, per violazione di legge, due motivi: la mancata indicazione dell’oggetto del procedimento nell’avviso di fissazione dell’udienza e un’erronea valutazione nel merito della decisione, anche alla luce di un provvedimento favorevole emesso dal giudice della cognizione sulla medesima missiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, relativo all’asserita nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza. Dall’esame degli atti è emerso che il decreto di fissazione faceva espresso riferimento a “reclamo ex art. 18-ter ord. pen.“, indicazione ritenuta idonea a consentire al destinatario di predisporre un’effettiva difesa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui nel procedimento di sorveglianza è sufficiente che il decreto indichi l’oggetto del giudizio e non anche le ragioni per cui è stato avviato, incombendo sull’interessato o sul suo difensore l’onere di consultare in cancelleria gli atti ed eventualmente estrarne copia (Sez. 1, n. 38818 del 2015; Sez. 1, n. 33892 del 2010). Ha inoltre rilevato che la richiesta del detenuto di un nuovo decreto con l’indicazione dell’ordinanza reclamata era stata espressamente rigettata dal Tribunale.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha osservato che la critica al provvedimento impugnato si basava su una rilettura e una diversa valutazione degli elementi posti dal giudice di merito a fondamento della decisione, senza che fosse dedotta una specifica violazione di legge. La doglianza è stata pertanto ritenuta generica.
La Corte ha infine disatteso l’ulteriore argomento, relativo alla preferenza da accordarsi alla decisione più favorevole emessa dal giudice della cognizione. Ha precisato che il principio dell’esecutività della decisione più favorevole presuppone l’identità della complessa materia oggetto di decisione. Nel caso di specie, le difformi valutazioni del magistrato di sorveglianza e del giudice del procedimento riguardavano ambiti differenti: la sicurezza e l’ordine in istituto per il primo, le esigenze concernenti le indagini per il secondo (Sez. 1, n. 43503 del 2010).
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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