Sorveglianza corrispondenza detenuto 41 bis senza motivazione nell’avviso udienza (Cass. pen. Sez. 7 n. 10727 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza, l’avviso di fissazione dell’udienza è idoneo a garantire il diritto di difesa qualora indichi l’oggetto del giudizio, non essendo necessario che espliciti le ragioni per le quali il procedimento è stato avviato, gravando sull’interessato o sul suo difensore l’onere di consultare in cancelleria gli atti e di estrarne eventualmente copia. In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro della missiva, per essere legittima, deve essere motivata — sia pur sinteticamente e nel rispetto del bilanciamento tra ragioni ostensibili ed esigenze investigative — sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della lettera sia quello apparente. Il principio dell’esecutività della decisione più favorevole presuppone l’identità della materia oggetto di decisione e non si applica all’ipotesi di difformi valutazioni in ordine all’inoltro della corrispondenza espresse dal magistrato di sorveglianza e dal giudice del procedimento di cognizione, afferendo a differenti ambiti valutativi: la sicurezza e l’ordine in istituto, da un lato, e le esigenze investigative, dall’altro.
Il Fatto
Il difensore di un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. proponeva reclamo avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento di una missiva indirizzata dal detenuto alla compagna. Il Tribunale di Sorveglianza rigettava il reclamo, e avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo motivo si deduceva la nullità del procedimento per l’asserita mancata indicazione, nell’avviso di fissazione dell’udienza, dell’oggetto del procedimento. Con il secondo motivo, il ricorrente contestava nel merito la decisione di non inoltro, basata sul collegamento tra il contenuto della missiva e quello di una precedente lettera ricevuta dalla compagna, e lamentava inoltre che il giudice della cognizione si fosse pronunciato in senso favorevole sulla medesima corrispondenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, rilevando che il decreto di fissazione dell’udienza faceva espresso riferimento a “reclamo ex art. 18 ter 0.P.”, indicazione idonea a consentire al destinatario dell’avviso di predisporre un’effettiva difesa in un procedimento cui egli stesso aveva dato causa con la proposizione del reclamo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, è sufficiente che il decreto indichi l’oggetto del giudizio e non anche le ragioni per le quali è stato avviato, incombendo sull’interessato o sul suo difensore l’onere di consultare gli atti in cancelleria (Sez. 1, n. 38818 del 2015; Sez. 1, n. 33892 del 2010). Ha inoltre rilevato che l’istanza volta ad ottenere un nuovo decreto con l’indicazione dell’ordinanza reclamata era stata espressamente rigettata dal Tribunale di sorveglianza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura si risolveva in una rilettura degli elementi posti a base della decisione, sorretta da motivazione non manifestamente illogica, che aveva messo in collegamento il contenuto della missiva con una precedente lettera. La decisione di non inoltro risultava pertanto conforme al principio che richiede una motivazione, sia pur sintetica, basata su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello apparente (Sez. 5, n. 32452 del 2019).
La Corte ha infine escluso l’applicabilità del principio della preferenza per la decisione più favorevole, rilevando che tale principio presuppone l’identità della materia oggetto di decisione. Nel caso di specie, le difformi valutazioni del magistrato di sorveglianza e del giudice della cognizione riguardavano ambiti differenti: da un lato la sicurezza e l’ordine in istituto, dall’altro le esigenze connesse alle indagini (Sez. 1, n. 43503 del 2010).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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