Riqualificazione in appello e interesse ad impugnare del ricorrente (Cass. pen. Sez. 7 n. 10733 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che abbia riqualificato il fatto in un reato più grave, qualora il ricorrente non indichi il risultato utile, consistente in un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale. L’interesse all’impugnazione non può consistere nella mera aspirazione all’esattezza tecnico-giuridica del provvedimento. Il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa a un capo o punto della sentenza oggetto di impugnazione, senza violare il divieto di reformatio in peius, che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto.
Il Fatto
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 07/05/2025, aveva riformato la decisione di primo grado, riqualificando il fatto originariamente contestato come truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-ter cod. pen. in termini di riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi: la violazione del divieto di reformatio in peius per effetto della riqualificazione, con conseguente lesione delle regole sulla competenza per materia e allungamento dei termini prescrizionali; l’eccessività della pena; la mancata traduzione della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, rilevando come la dedotta violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. sia stata proposta da un soggetto privo di interesse. Il ricorrente, infatti, non ha indicato il risultato utile che la decisione invocata potrebbe produrre, non potendo l’interesse all’impugnazione consistere nella mera aspirazione all’esattezza tecnico-giuridica del provvedimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale.
Con specifico riferimento alla questione della competenza, la Corte ha osservato che non è stato specificato in che modo la qualificazione di un reato attribuito al Tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica, abbia comportato una lesione delle prerogative difensive. Quanto alla prescrizione, ha ricordato il principio, già affermato dalle Sezioni semplici, secondo cui il giudice di appello può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa a un capo o punto della sentenza impugnata, senza violare il divieto di reformatio in peius, che investe esclusivamente la specie e la quantità della pena.
Il secondo motivo, riguardante l’eccessività della pena, è stato dichiarato generico per indeterminatezza, difettando dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorrente non ha indicato gli elementi posti alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il terzo motivo, concernente la mancata traduzione della sentenza di appello, è stato ritenuto manifestamente infondato. L’imputato alloglotto che si dolga dell’omessa traduzione ha l’onere di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, in coerenza con la natura a regime intermedio della nullità, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 640-ter c.p. – Frode informatica
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello