Inammissibili in cassazione i motivi non proposti con l’appello (Cass. pen. Sez. III n. 25273 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state prospettate con i motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. La regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. risponde all’esigenza di evitare che si rilevi un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto non investito dal controllo della Corte di appello perché non segnalato con i motivi di gravame. È inammissibile per genericità il motivo che contesti la ricostruzione dell’imposta evasa senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 10 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, nella qualità di legale rappresentante di una società, per avere occultato la documentazione contabile obbligatoria e per avere omesso la dichiarazione annuale IVA per il 2015, a fronte di un’imposta evasa superiore alla soglia di punibilità.
La Corte di appello, in parziale riforma, aveva dichiarato non doversi procedere quanto al reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 perché estinto per prescrizione, qualificando il fatto come distruzione e quindi come reato istantaneo. Confermava la responsabilità per il delitto di omessa dichiarazione e rideterminava la pena. Il ricorrente ha impugnato per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il terzo motivo, con cui si contesta l’integrazione della fattispecie obiettiva del reato, è generico: non si confronta con la motivazione che aveva fondato la determinazione dell’imposta evasa non solo sui dati del sistema VIES ma anche sull’acquisizione delle fatture dei fornitori extracomunitari.
La Corte sottolinea che i giudici di merito avevano valorizzato il verbale di constatazione acquisito con il consenso delle parti, non contestato dalla difesa. Il motivo, lamentando che l’imposta era determinata solo sul sistema VIES, non individua criticità specifiche nel processo ricostruttivo dell’imponibile. La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione conduce all’inammissibilità.
Quanto ai primi due motivi, relativi al dolo specifico di evasione e alla prova dell’elemento soggettivo, la Corte rileva che il punto della sentenza di primo grado sulla sussistenza del dolo non era stato attinto dal gravame. I riferimenti dell’appello all’epoca di assunzione della carica e alla cancellazione dal registro delle imprese erano premesse di un argomento diverso, volto a spiegare la mancata collaborazione con i funzionari accertatori.
Nel gravame non vi era traccia della linea difensiva dell’estraneità alla gestione societaria e dell’insussistenza dei coefficienti psicologici del dolo. I motivi sono quindi inammissibili perché tardivamente proposti. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. risponde alla necessità di evitare un difetto di motivazione su un punto non segnalato con i motivi di appello, richiamando Sez. 5 n. 22697 del 20/3/2026.
Per completezza, la Corte osserva che la sentenza d’appello aveva comunque motivato il dolo desumendolo dal mancato versamento dei pagamenti periodici, dall’omessa esibizione della documentazione e dall’assenza di prospettazioni alternative. L’esito comporta la condanna alle spese e, considerata la sentenza della Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000, il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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