Soglia di punibilità e obbligo motivazionale sul superamento della soglia (Cass. pen. Sez. 3 n. 11793 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il giudice di merito, chiamato a valutare la sussistenza della soglia di punibilità di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, non può sostituire alla base probatoria documentale, costituita dai verbali della Guardia di Finanza e dagli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, proprie congetture circa l’inverosimiglianza della sproporzione tra poste attive e passive, senza fornire una motivazione specifica e non meramente assertiva. Costituisce vizio motivazionale la sentenza che ometta di compulsare correttamente la documentazione posta a fondamento dell’imputazione, limitandosi ad affermare l’improbabilità dei dati contabili emersi. La decisione assolutoria fondata su tale carenza argomentativa è suscettibile di annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 relativo all’anno d’imposta 2014, per intervenuta prescrizione. Per le annualità successive, il giudice assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo non raggiunta la prova del superamento della soglia di punibilità di 50.000 euro. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo il vizio di motivazione per la parte in cui il Tribunale si era discostato dalle risultanze documentali, senza un’adeguata confutazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che dalla documentazione posta a base del giudizio emergeva una base probatoria documentale alla quale il giudicante aveva impropriamente sostituito proprie argomentazioni, caratterizzate da suggestioni piuttosto che da un effettivo e motivato dissenso.
Il giudice di merito, nel ritenere inverosimile l’entità degli elementi negativi di reddito rispetto a quelli positivi, ha trascurato che gli elementi attivi e passivi erano stati determinati non in via induttiva, ma sulla base della documentazione contabile effettivamente esibita dalla parte. L’immotivata improbabilità della sproporzione tra poste attive e passive, asserita dal Tribunale, non costituisce una valida base per il superamento delle risultanze degli accertamenti.
La Suprema Corte ha quindi censurato la genericità della motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata, evidenziando come il giudice abbia omesso di confrontarsi adeguatamente con i verbali della Guardia di Finanza e con gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, confermati anche dalla Commissione Tributaria di primo grado. Tale omissione integra un evidente vizio motivazionale.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica, limitatamente ai capi per i quali era stata pronunciata l’assoluzione.
Nota della Redazione
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