Confisca di prevenzione al terzo intestatario senza contestazione della pericolosità (Cass. pen. Sez. 2 n. 13085 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca di prevenzione è legittimato a intervenire nel procedimento solo per rivendicare la propria qualità di proprietario effettivo del bene, assolvendo al relativo onere di allegazione e specificando gli elementi che comprovino direttamente la titolarità non fittizia. Egli non può, invece, sollevare questioni relative ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la pericolosità sociale, la sproporzione tra il valore del bene e il reddito dichiarato o la provenienza del bene stesso, trattandosi di doglianze che solo il proposto ha interesse a far valere. Il ricorso per cassazione del proposto che non rivendichi la titolarità dei beni confiscati è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

Con decreto del 7 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la confisca di due immobili, intestati rispettivamente a due donne, ritenuti nella disponibilità di un uomo, soggetto appartenente a un’associazione di tipo mafioso, in quanto marito di una delle intestatarie e dante causa dell’altra. Avverso il decreto proponevano ricorso per cassazione l’uomo, in qualità di proposto, e le due donne, in qualità di terze interessate, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta pericolosità sociale, alla sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati e alla fittizietà dell’intestazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del proposto per carenza di interesse, poiché egli non aveva rivendicato la proprietà degli immobili, limitandosi a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario e la titolarità effettiva dei beni in capo alle terze intestatarie.

Con riguardo ai ricorsi delle terze interessate, la Corte ha richiamato il principio, confermato dalle Sezioni Unite n. 30355 del 2025, secondo cui il terzo può intervenire nel procedimento di prevenzione solo per rivendicare la qualità di proprietario effettivo del bene, mentre non è legittimato a contestare la sussistenza dei presupposti della misura nei confronti del proposto. Tali doglianze, provenendo da soggetto non legittimato, sarebbero sorrette da un interesse di mero fatto privo di rilievo giuridico. I motivi di ricorso delle terze sono stati pertanto esaminati solo nei limiti della rivendicazione della titolarità effettiva.

La Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano escluso, con motivazione non apparente e quindi incensurabile, che le ricorrenti avessero allegato elementi idonei a comprovare la loro effettiva e non fittizia titolarità dei beni. Quanto all’immobile intestato alla moglie del proposto, la Corte ha precisato che il ricorso al credito bancario per il finanziamento dell’acquisto non dimostra la liceità dell’operazione, dovendo il finanziamento essere rimborsato e sostenuto nel suo costo; rilevante è la capacità di sostenere tale onere, assente nel caso di specie. Quanto all’altra immobile, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse contrastato la motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso la sua capacità finanziaria, basata su redditi esigui e incompatibili con il prezzo di acquisto.

All’inammissibilità delle impugnazioni è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *