Riesame, controllo di legittimità sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. I n. 4998 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza consente alla Corte di cassazione la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è ammesso il controllo sulle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. L’insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Quanto alle esigenze cautelari, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, restando preclusa una nuova valutazione del loro spessore.

Il Fatto

Il giudice delle indagini preliminari di un tribunale aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli art. 648-bis cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione a un’ipotesi associativa finalizzata all’ingresso illegale di cittadini extracomunitari e al reimpiego dei relativi proventi.

Investito dell’istanza di riesame, il tribunale rigettava, confermando i gravi indizi e le esigenze cautelari; riqualificava il fatto di cui al capo concernente la fatturazione come art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità sul provvedimento del riesame. Richiamando un consolidato orientamento, osserva che il controllo è circoscritto alla verifica della congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento probatorio, non potendo il giudice di legittimità ricostruire i fatti né rivalutare attendibilità delle fonti e concludenza dei dati probatori.

Su questa base, il raffronto tra i passaggi dell’ordinanza impugnata e le censure difensive conduce a un esito univoco: il ricorso prospetta una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito in modo non manifestamente illogico né contraddittorio. In particolare, il tribunale aveva dato atto di avere preso visione della documentazione contabile prodotta e di non averla ritenuta decisiva, valorizzando la circostanza che gran parte dei trasferimenti era stata effettuata verso una società il cui oggetto sociale comprendeva il commercio di carburante solo a partire da una certa data, a fronte di contestazioni relative a versamenti di periodi precedenti.

La Corte richiama poi gli ulteriori elementi indiziari individuati dal riesame: le intercettazioni prive di riferimenti alle operazioni commerciali sottostanti, la video-registrazione di un incontro con consegna di un involucro verosimilmente contenente contanti, un’intercettazione in cui un prossimo congiunto ammetteva l’inesistenza delle fatture, e il contesto generale del meccanismo di riciclaggio, ammesso dagli stessi coindagati. Il ricorrente, contestando l’interpretazione delle risultanze, non ha dimostrato che la motivazione si fondi in modo determinante su prova insussistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso, ovvero sia contrastata da prova presente agli atti ma ignorata.

Quanto al secondo motivo, relativo alla scelta della misura, la Corte rileva che il tribunale non ha affatto riconosciuto il carattere secondario del contributo del ricorrente: ha invece valorizzato le modalità allarmanti del riciclaggio, la natura elevata degli importi, la piena disponibilità a prestarsi al meccanismo e la riconducibilità dello stesso a un contesto associativo anche con collegamenti transnazionali. L’argomentazione risulta comprensibile e coordinata, e la scelta della misura detentiva non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *