Annullato il rigetto del riesame fondato su congetture sul braccialetto elettronico (Cass. pen. Sez. 3 n. 17129 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento cautelare che confermi la custodia in carcere deve fondarsi su elementi individualizzanti e concreti, non su generiche congetture. È illegittima l’ordinanza del tribunale del riesame che, per superare il dato del mancato allontanamento dell’indagato dal luogo degli arresti domiciliari, valorizzi la mera possibilità di malfunzionamento o di elusione del braccialetto elettronico, senza alcun riscontro fattuale. Il pericolo di reiterazione e quello di inquinamento probatorio non possono essere desunti da condotte poste in essere da altri associati, in assenza di riferimenti individualizzanti alla condotta dell’indagato. In tema di gravi indizi di colpevolezza, le dichiarazioni dei correi possono trovare reciproco riscontro laddove non emergano sospetti di fraudolenti accordi o reciproche suggestioni.

Il Fatto

Il Gip del Tribunale di Reggio Calabria disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto indagato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per reati-fine, tra cui un episodio di importazione di ingente quantitativo di marijuana. Il tribunale del riesame rigettava la richiesta di annullamento, ritenendo sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari, legate al pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.

L’indagato ricorre per cassazione, deducendo carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per i reati associativo e-fine e contestando la fondatezza delle esigenze cautelari. Rileva, in particolare, che al momento dei fatti era sottoposto ad arresti domiciliari in un comune distante dal luogo dell’asserito scambio di stupefacenti, con il presidio del controllo elettronico che non aveva segnalato alcuno spostamento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ritiene fondato il ricorso in relazione alla posizione dell’indagato per i reati associativo e-fine. Il tribunale del riesame aveva valorizzato i contatti tra l’indagato e il promotore dell’associazione risalenti al 2018, in epoca antecedente alla contestata costituzione del sodalizio, trascurando però che dal 2019 l’indagato era stato costantemente detenuto o agli arresti domiciliari.

Quanto alla partecipazione al reato-fine, la Corte censura la motivazione del tribunale che, per superare il dato del mancato allontanamento dal domicilio, aveva ipotizzato un malfunzionamento o una elusione del braccialetto elettronico. Tali evenienze, prive di riscontri effettivi, costituiscono mere congetture che non superano il vaglio del “possibile” ma non raggiungono quello del “probabile”, esprimendo una forma di diffidenza verso gli strumenti tecnici piuttosto che una valutazione argomentata su dati di fatto.

La Corte rileva altresì che il pericolo di inquinamento probatorio e quello di reiterazione erano stati motivati con riferimento a condotte di altri associati, senza alcun elemento individualizzante nei confronti del ricorrente. La circostanza che l’indagato fosse solito svolgere attività di spaccio nonostante il regime domiciliare è stata ritenuta una petizione di principio.

Quanto al diverso episodio di importazione di marijuana, la Corte ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, attestati da un dato obiettivo di presenza al porto e dalla convergenza dei racconti dei correi, che si riscontrano reciprocamente. Tuttavia, la Corte ravvisa un vizio motivazionale in ordine alle esigenze cautelari: il lungo “tempo silente” di sette anni trascorso tra il fatto e l’adozione della misura poteva essere superato solo valorizzando la partecipazione dell’indagato ad altri reati, partecipazione che però non era stata adeguatamente dimostrata. L’ordinanza viene annullata con rinvio per nuovo giudizio, rigettandosi il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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