La reintegrazione preventiva esclude la bancarotta per distrazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 17282 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la natura di reato di pericolo concreto impone di verificare l’idoneità dell’atto distrattivo a ledere la garanzia dei creditori, non essendo sufficiente la mera constatazione dell’esistenza dell’atto. La bancarotta cd. “riparata”, che determina l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, si configura solo quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento. La restituzione delle somme avvenuta successivamente al fallimento costituisce un mero post factum, privo di rilievo sia per l’elemento materiale sia ai fini delle attenuanti di cui all’art. 219, terzo comma, legge fall. e all’art. 62, n. 6, cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, ha condannato alla pena di due anni di reclusione tre componenti del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita nel 2016, ritenendoli responsabili di bancarotta fraudolenta distrattiva per l’erogazione, tra il 2013 e il 2014, di finanziamenti per complessivi 114.503,38 euro in favore di una società partecipata, in un periodo di grave dissesto e in mancanza di garanzie e vantaggi compensativi.

Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata considerazione della restituzione integrale delle somme avvenuta nel 2022 e contestando la qualificazione come distrattivi dei finanziamenti infragruppo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente ripercorso i consolidati principi in materia di bancarotta fraudolenta, ribadendo che si tratta di reato di pericolo concreto. Non è sufficiente la constatazione dell’esistenza di un atto distrattivo, ma occorre verificare che la condotta abbia determinato un depauperamento dell’impresa e un effettivo pericolo per l’integrità del patrimonio, che costituisce la garanzia per i creditori. La Corte ha valorizzato il principio di offensività, richiamando i precedenti secondo cui la diminuzione patrimoniale deve essere idonea a creare uno squilibrio tra attività e passività e a incidere sulle aspettative dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva congruamente motivato l’intento distrattivo, evidenziando che le erogazioni erano avvenute in un contesto di grave dissesto della società fallita e della stessa beneficiaria, senza delibera assembleare, garanzie o interessi, e in un periodo in cui gli amministratori avevano concesso in affitto due rami d’azienda, privando la società degli asset potenzialmente attivi. La Cassazione ha ritenuto coerente la valutazione del piano di rientro, concordato in un momento di conclamato dissesto e a ridosso della liquidazione, dilazionato in sette anni.

Quanto alla restituzione delle somme, i giudici di legittimità hanno affermato il principio per cui la bancarotta “riparata” esclude l’elemento materiale del reato solo se la reintegrazione del patrimonio avviene prima della dichiarazione di fallimento. La restituzione successiva, ancorché integrale, non assume rilievo, trattandosi di circostanza comunque allegata in modo generico e non comprovata. La sentenza impugnata ha quindi correttamente escluso l’attenuante della speciale tenuità del danno, la cui sussistenza va valutata al momento della dichiarazione di fallimento, momento consumativo del reato, essendo i recuperi successivi un mero post factum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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