Prescrizione in appello e proscioglimento nel merito con parte civile (Cass. pen. Sez. III n. 4318 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato sopravvenuta in appello, il giudice non può limitarsi a dichiarare la prescrizione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma, quando sia costituita la parte civile, è tenuto a valutare a cognizione piena il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, esaminando i motivi di gravame e verificando, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Il proscioglimento nel merito prevale rispetto alla declaratoria immediata della causa di non punibilità, salvo che l’evidenza dell’innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con percezione ictu oculi e non con apprezzamento. Nei giudizi di legittimità, in presenza di causa estintiva, non sono di regola rilevabili vizi di motivazione, salva l’ipotesi in cui la presenza della parte civile imponga la valutazione a cognizione piena.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine a plurimi reati tributari, revocava le pene accessorie applicate e limitava la confisca a quella diretta, revocando la confisca per equivalente. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in relazione agli artt. 11, 4 e 5 d.lgs. n. 74/2000.
Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse dichiarato la prescrizione senza esporre le ragioni della prevalenza della causa di non punibilità rispetto al proscioglimento nel merito richiesto con i motivi di appello. Osservava che non erano stati esaminati i motivi relativi alla costituzione del fondo patrimoniale, alla sua inopponibilità e al carattere fraudolento dell’atto, né il mancato accertamento in fatto dell’inerenza dei debiti d’imposta ai bisogni della famiglia; analoga censura era prospettata quanto agli accertamenti induttivi posti a base dell’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 35490 del 2009, secondo cui in presenza di una causa estintiva il giudice può assolvere ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo quando l’innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La relativa valutazione appartiene alla constatazione, non all’apprezzamento, ed è incompatibile con qualsiasi necessità di approfondimento probatorio.
Il collegio richiama poi le Sezioni Unite n. 28954 del 2017, che hanno ribadito la prevalenza della causa estintiva, escludendo in sede di legittimità la rilevabilità del vizio di motivazione, e le Sezioni Unite n. 36208 del 2024, le quali hanno precisato che, in ipotesi di condanna anche al risarcimento dei danni, intervenuta la prescrizione, il giudice non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva adottando le statuizioni civili fondate sui criteri della Corte cost. n. 182 del 2021. Egli è invece tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare anche i profili di merito.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il giudice di appello, sopravvenuta la causa estintiva per reati che in primo grado avevano comportato condanna al risarcimento in favore della parte civile, era chiamato a una valutazione a cognizione piena del compendio probatorio e dei presupposti dell’assoluzione nel merito. La sentenza impugnata, invece, ha proceduto in modo sommaria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza esaminare i motivi di gravame.
La Corte ribadisce quindi che il proscioglimento nel merito, in presenza di vizi della motivazione, prevale rispetto alla dichiarazione immediata della causa di non punibilità quando, in appello, la presenza della parte civile imponga la valutazione a cognizione piena, senza i limiti dell’art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto fondato e la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Nota della Redazione
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