Inammissibilità del ricorso per genericità prevalente sulla sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. 2 n. 12891 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La genericità del ricorso per cassazione, che determina la sua inammissibilità dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sull’impugnazione. Tale principio impone, per il principio di soccombenza, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sopravvenuta scarcerazione dell’imputato, disposta per effetto della sentenza d’appello che ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare, non elide l’interesse a coltivare il ricorso avverso l’ordinanza cautelare quando le doglianze proposte siano aspecifiche e non si confrontino con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
L’imputato, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori, aveva visto rigettare dal Tribunale del riesame l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui la Corte d’Appello aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione della misura. Avverso tale ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 125, 274, 275 e 299 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, lamentando in particolare la mancata valutazione del tempo trascorso dall’applicazione della misura, la riqualificazione in melius dell’originaria imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa in concorso esterno e la disparità di trattamento rispetto alla posizione di alcuni coimputati, per i quali era stata disposta una misura meno severa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorrente era stato scarcerato il 18 dicembre 2025, in quanto la Corte d’Appello aveva rideterminato la pena e dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare in corso di esecuzione, disponendone l’immediata liberazione. Ciononostante, la Corte ha osservato che le argomentazioni dedotte con il ricorso erano state già diffusamente valutate dal giudice della cautela, il quale aveva motivatamente escluso l’affievolimento delle esigenze special-preventive, valorizzando la continuità pluriennale dell’attività delittuosa e l’elevato spessore criminale del soggetto.
Quanto alla comparazione con i coimputati, il giudice del riesame aveva evidenziato come le loro posizioni fossero meno gravi, essendo stati costoro dichiarati colpevoli del solo reato di cui all’art. 110 e 416-bis cod. pen. In relazione alla riqualificazione giuridica del fatto, la questione risultava già devoluta e affrontata in un precedente provvedimento del marzo 2024. La Corte ha quindi qualificato il ricorso come del tutto aspecifico, poiché non si confrontava in alcun modo con i rilievi motivazionali del provvedimento impugnato.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui la genericità del ricorso, determinandone l’inammissibilità, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale è ascrivibile a colpa del ricorrente. Ne consegue l’applicazione del principio di soccombenza, con condanna alle spese processuali e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, commisurata in via equitativa.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 299 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso