Continuità tra reati mafiosi e detenzione non interrompe il disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 1 n. 9118 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, la detenzione sofferta tra i reati separatamente giudicati non è di per sé idonea ad escludere l’identità del disegno criminoso, neppure con riguardo ai reati associativi di stampo mafioso, dovendo il giudice dell’esecuzione verificare in concreto se il segmento successivo della condotta trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio. Non comportano soluzione di continuità nella vita dell’organizzazione la variazione della compagine associativa, l’estensione dell’attività a reati di altra specie e l’ampliamento dell’ambito territoriale di operatività. Per escludere il vincolo, occorre la prova di un nuovo pactum sceleris o di un evento traumatico che abbia determinato la cessazione del sodalizio originario.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. giudicati con due distinte sentenze di condanna, relative a condotte associative protrattesi, rispettivamente, fino al 2003 e dal 2015. La Corte territoriale riteneva ostativi al vincolo il lungo periodo di detenzione intercorrente, la diversa compagine associativa e la diversa natura dei reati fine. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione degli elementi indicativi dell’unicità del disegno criminoso. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rileva che la cognizione del giudice dell’esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen., deve basarsi sul contenuto decisorio delle sentenze di condanna, poste a raffronto per verificare la sussistenza degli indicatori dell’unità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali e le modalità della condotta, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di alcuni indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Sul punto, la Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, richiedente un rigoroso accertamento dell’unica determinazione a delinquere.

Con specifico riferimento ai reati associativi di stampo mafioso, la Corte ricorda come non sia sufficiente l’omogeneità delle condotte, occorrendo un’indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità nel tempo, al fine di accertare se le diverse associazioni costituiscano espressione di un nuovo patto criminoso ovvero manifestino una discontinuità nel programma. Al riguardo, viene richiamato il principio di cui a Sez. 5, n. 20900 del 2021.

Quanto al periodo di carcerazione, la Corte afferma che la struttura dell’associazione mafiosa accetta il rischio della detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, come eventualità che non impedisce totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e non fa venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione dell’impedimento. La Corte richiama i precedenti di Sez. 2, n. 8461 del 2017, di Sez. 1, n. 38486 del 2011 e di Sez. 1, n. 37832 del 2019, affermando che la detenzione non è di per sé idonea ad escludere l’identità del disegno criminoso.

La Corte precisa inoltre che non costituiscono elementi univoci per escludere l’unitarietà dell’ideazione criminosa né la diversa composizione della compagine associativa, né la diversa natura dei reati fine, potendo tali elementi costituire una mera estensione dell’originario ambito operativo. Per affermare l’esistenza di una nuova associazione occorre la prova di un diverso patto criminale o la definitiva cessazione di quella originaria per un evento traumatico.

Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha verificato se le allegazioni difensive sulla continuità del sodalizio trovassero conferma nelle sentenze, né ha riferito circa elementi ulteriori, positivi o negativi, riguardanti natura, operatività e continuità delle associazioni, il ruolo dell’agente e l’unicità del momento deliberativo. La Corte annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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