Annullata la revoca del porto d’armi per difetto di istruttoria (TAR Lazio n. 8387 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e revoca dei titoli per il porto d’armi, l’amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità anche su situazioni non integrate in fattispecie penalmente rilevanti, non essendo necessaria una condanna definitiva, attesa la natura cautelare e preventiva del provvedimento. La relativa valutazione è connotata da ampia discrezionalità, ma resta sindacabile dal giudice amministrativo sotto i profili dell’eccesso di potere, della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti e della contraddittorietà della motivazione. L’amministrazione è comunque tenuta a confrontarsi puntualmente con gli esiti di procedimenti penali e amministrativi aventi ad oggetto i medesimi fatti, non potendo limitarsi ad una presa d’atto formale della pendenza di un procedimento penale. La revoca fondata su una rappresentazione parziale e incompleta dei fatti, priva del necessario supporto istruttorio, è illegittima per difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Ministero dell’Interno del 5.9.2024 che aveva respinto il suo ricorso gerarchico avverso la revoca, disposta dal Questore, del libretto e della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il provvedimento era stato adottato a seguito di una denuncia sporta dalla zia del ricorrente per lesioni personali e minacce gravi. Avverso la revoca, il ricorrente deduceva violazione degli artt. 10, 11 e 42 TULPS, difetto di istruttoria e motivazione, nonché mancata considerazione della denuncia per calunnia dalla stessa sporta e degli esiti favorevoli di altri procedimenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione. Il Collegio ha premesso che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, l’amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di non affidabilità anche su situazioni che non integrino fattispecie penalmente rilevanti o accertate in sede giudiziaria. Tali provvedimenti hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiedono né una condanna penale definitiva, né un accertamento di concreta pericolosità sociale.
La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza è connotata da ampia discrezionalità, ma non è sottratta al sindacato giurisdizionale: il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a base della determinazione e ad apprezzare la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale compiuta dall’amministrazione.
Applicando tali principi, il TAR ha rilevato che l’amministrazione aveva fondato la revoca esclusivamente sulla denuncia sporta il 22.7.2023, senza operare un’effettiva ponderazione del quadro fattuale e senza confrontarsi con elementi di segno contrario. In particolare, i provvedimenti impugnati non davano conto del decreto di archiviazione della Prefettura di Roma del 12.9.2023, che aveva ritenuto la vicenda episodica e non univocamente ricostruibile, né della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Roma del 24.10.2023, che escludeva comportamenti aggressivi o minacciosi ascrivibili al ricorrente.
L’autonomia della valutazione di affidabilità spettante alla Questura non esonerava l’amministrazione dall’onere di confrontarsi in maniera puntuale e motivata con gli esiti dei procedimenti aventi ad oggetto i medesimi fatti. Il principio di coerenza dell’azione amministrativa imponeva di esplicitare le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni di altre autorità pubbliche. La mancanza di tale confronto argomentativo, con una mera presa d’atto formale della pendenza del procedimento penale, ha reso la prognosi di pericolosità fondata su una rappresentazione parziale dei fatti. Il Tribunale ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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