Revoca porto d’armi annullata per difetto istruttorio e carenza motivazionale (TAR Lazio n. 8389 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., può essere legittimamente fondata anche su situazioni che non integrano fattispecie penalmente rilevanti o accertate in sede giudiziaria, purché costituiscano indice di una condotta non conforme ai canoni di buona condotta richiesti dalla normativa di settore. Non è necessaria né l’accertata pericolosità sociale, né l’abuso nell’uso delle armi, né una condanna penale definitiva, attesa la natura cautelare e preventiva del provvedimento. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è connotata da ampia discrezionalità, ma resta sindacabile dal giudice amministrativo sotto i profili della manifesta illogicità, dell’irrazionalità, della contraddittorietà della motivazione e del travisamento dei fatti. Il provvedimento di revoca deve essere sorretto da un’adeguata istruttoria e da una motivazione congrua, che diano conto della ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale di pericolo di abuso delle armi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Questore di Roma del 25.8.2025, di revoca della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, rilasciata nel 2024. Il provvedimento traeva origine dalla denuncia presentata dalla coniuge del ricorrente per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce.
Avverso la revoca, il ricorrente deduceva la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione si era limitata a recepire acriticamente il contenuto della denuncia senza approfondire i fatti, oggetto di analisi da parte della Procura della Repubblica.
La Motivazione della Corte
Il TAR, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso in quanto connessi, ha preliminarmente richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità del soggetto anche su situazioni non penalmente rilevanti o non accertate in sede giudiziaria. La natura cautelare e preventiva dei provvedimenti in materia di armi esclude la necessità di una condanna definitiva o di un’accertata pericolosità sociale.
Il Collegio ha tuttavia precisato che l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità di pubblica sicurezza non è sottratta al sindacato giurisdizionale. Il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione e ad apprezzare la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, verificando l’eventuale sussistenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la valutazione della Questura non risultava sorretta da un’adeguata istruttoria. Dagli atti emergeva che il ricorrente aveva spontaneamente consegnato le armi a un’armeria prima ancora del ritiro cautelativo disposto dai Carabinieri, manifestando un comportamento improntato a prudenza e responsabilità.
Inoltre, la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica evidenziava dichiarazioni generiche della persona offesa e l’assenza di condotte aggressive nei due episodi puntualmente collocati nel tempo. Le successive richieste di informazioni inoltrate dalla Questura avevano confermato l’assenza di ulteriori liti familiari o segnalazioni. Il Collegio ha pertanto concluso che le affermazioni contenute nel provvedimento, anche con riferimento all’attualità della conflittualità coniugale, non trovavano adeguato riscontro, rendendo la prognosi di pericolosità fondata su una rappresentazione parziale e incompleta della vicenda.
Il decreto impugnato è stato conseguentemente annullato, con condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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