Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo il versamento ridotto del payback sui dispositivi medici (TAR Lazio n. 13886 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto della cessazione della materia del contendere, conseguente all’avvenuto versamento della quota ridotta del payback sui dispositivi medici ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 34/2023, presuppone la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle apposite attestazioni dell’avvenuto versamento. Ove tali attestazioni manchino, la richiesta della parte ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere accolta, ma può essere valutata come indice di una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui le amministrazioni statali e la Regione Abruzzo hanno definito i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto “payback”, deducendo sia vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie sia vizi propri dei provvedimenti impugnati.

Nel corso del giudizio, il quadro normativo è mutato per effetto dell’art. 8 del D.L. n. 34/2023, che ha ridotto al 48 per cento l’importo dovuto dalle aziende fornitrici che avessero versato entro il 30 novembre 2023, e del successivo art. 7 del D.L. n. 95/2025, che ha ulteriormente ridotto al 25 per cento la quota per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla legge di conversione. La società ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’intervenuto versamento della quota del 48 per cento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi della normativa sopra richiamata, richiede la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell’avvenuto versamento dell’importo ridotto. Nella fattispecie tali attestazioni mancavano, sicché non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, il giudice ha osservato che la richiesta della società ricorrente poteva essere comunque valutata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, in quanto idonea a evidenziare una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito della controversia. L’avvenuto versamento della quota ridotta, infatti, implica l’accettazione della disciplina transitoria e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018.

Nell’udienza straordinaria, il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione rilevata d’ufficio, ponendola a fondamento della decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese tra le parti costituite, sussistendo giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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