Obbligo vaccinale del personale universitario e anno sabbatico: sospensione legittima anche durante il congedo di ricerca (TAR Abruzzo n. 345 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il docente universitario collocato in cd. anno sabbatico ai sensi dell’art. 17 d.P.R. n. 382/1980 conserva la qualità di professore di ruolo in servizio attivo e non è equiparabile al dipendente in aspettativa senza assegni: permane, pertanto, l’assoggettamento all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, introdotto per il personale universitario dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 1/2022. L’obbligo vaccinale, quale requisito essenziale per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, non può essere escluso in ragione della particolare modalità di svolgimento della prestazione. La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e dalla retribuzione conseguente all’inadempimento vaccinale costituisce misura automatica e doverosa per il datore di lavoro, non già sanzione disciplinare, ed esclude ogni diritto alla corresponsione di retribuzione, compensi o emolumenti, incluso l’assegno alimentare.

Il Fatto

Un professore ordinario dell’Università degli Studi di Teramo, collocato in congedo per motivi di studio e ricerca (cd. anno sabbatico) ex art. 17 d.P.R. n. 382/1980 per l’anno accademico 2021-2022, veniva sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e dalla retribuzione con decreto rettorale del 16 febbraio 2022, per accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter d.l. n. 44/2021. A seguito dell’abrogazione del comma 1-bis della predetta disposizione ad opera del d.l. n. 24/2022, l’atto veniva revocato con provvedimento del 30 marzo 2022, con efficacia dall’1° aprile 2022 e salvi gli effetti prodotti fino al 31 marzo 2022. Il docente, che nel periodo di sospensione non aveva percepito la retribuzione, impugnava il provvedimento originario, ormai rilevante ai fini risarcitori, deducendo l’insussistenza dell’obbligo vaccinale durante l’anno sabbatico e chiedendo, in via subordinata, la corresponsione dell’assegno alimentare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso, ritenendo la motivazione del provvedimento gravato legittima. Il Collegio ha escluso l’equiparazione tra l’anno sabbatico e l’aspettativa senza assegni: l’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 382/1980 configura l’istituto come periodo dedicato ad esclusive attività di ricerca in istituzioni italiane, estere e internazionali, durante il quale il docente conserva la qualità di professore di ruolo in servizio attivo, con diritto alla partecipazione agli organi accademici e alla percezione del trattamento economico.

Da tale ricostruzione il Tribunale ha tratto la conseguenza che il docente in anno sabbatico non è sottratto all’obbligo vaccinale, il quale costituisce requisito essenziale per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e non può essere escluso in ragione delle modalità di svolgimento della prestazione. La circolare di ateneo, sul punto, precisava che l’obbligo sussiste “indipendentemente dalle sue modalità di svolgimento”. La frequentazione delle istituzioni universitarie per l’attività di ricerca e la partecipazione agli organi collegiali, risulta anche nel caso del ricorrente, rendono ragionevole l’applicazione della misura a tutela della salute pubblica.

Il Collegio ha poi qualificato la sospensione come misura automatica e doverosa per il datore di lavoro, volta a tutelare la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., richiamando la sentenza Corte cost. n. 15 del 2023 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulla normativa dell’obbligo vaccinale, riconoscendo la non irragionevolezza del bilanciamento tra tutela della salute pubblica e diritti costituzionalmente protetti.

Quanto alla domanda subordinata di corresponsione dell’assegno alimentare, il TAR l’ha ritenuta destituita di fondamento, in quanto l’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 è inequivocabile nello stabilire che per il periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento. A sostegno, il Tribunale ha richiamato la sentenza del Tribunale di Brescia n. 957 del 2024, secondo cui la sospensione per inadempimento vaccinale deriva da una scelta del lavoratore che si sottrae unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono legittimamente esercitabile la prestazione lavorativa. La peculiarità della questione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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