Agricampeggio con servizi igienici precari: niente tutela cautelare (TAR Sardegna n. 252 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è assistita da fumus boni iuris la domanda cautelare proposta avverso il provvedimento interdittivo di un’attività di agricampeggio, allorché i servizi igienico-sanitari messi a disposizione degli ospiti, privi di doccia e lavabi per la cura personale e consistenti in toilette portatile e lavello esterno, risultino precari e non idonei a garantire condizioni adeguate di sicurezza e igiene. La dichiarazione autocertificativa che qualifica l’attività come non soggetta a specifici requisiti igienico-sanitari impedisce l’attivazione del circuito dei controlli sanitari previsti dalla normativa regionale di settore, cui partecipano anche i servizi di igiene delle aziende sanitarie locali.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola presentava al Suap una dichiarazione unica autocertificativa a zero giorni per l’avvio di un’attività di agricampeggio in località Orteduso, consistente nella predisposizione di due piazzole di sosta per camper, per un massimo di otto ospiti, servite ciascuna da un bagno portatile, un lavello per la pulizia delle stoviglie e allacci per acqua ed elettricità. L’attività veniva qualificata come non soggetta a specifici requisiti igienico-sanitari.

A seguito di sopralluogo, il Suap Associato annullava la ricevuta trasmessa e ordinava l’immediata cessazione dell’intervento, ritenendolo non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e alle norme igienico-sanitarie, in ragione della precarietà dei servizi igienici messi a disposizione della clientela. Il ricorrente impugnava i relativi provvedimenti chiedendone la sospensione cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna ha vagliato la sussistenza del presupposto cautelare del fumus boni iuris, richiamando le disposizioni della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, in materia di agriturismo e agricampeggio.

Il Collegio ha rilevato che la norma regionale impone, per gli alloggi agrituristici, idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone ospitabili, e che, per i campeggiatori che utilizzano spazi aperti in assenza di servizi adeguati nelle piazzole, l’autorizzazione è concessa solo se il campeggiatore può usufruire dei servizi dell’abitazione, garantendo comunque il medesimo rapporto tra persone e servizi, con un ambiente attrezzato all’interno della struttura edilizia aziendale per il lavaggio delle stoviglie.

Alla luce di tali previsioni, il Tribunale ha ritenuto che i servizi igienico-sanitari messi a disposizione dei campeggiatori — privi di doccia e lavabi per la cura personale, oltre che precari — non garantissero condizioni adeguate di sicurezza e igiene. I giudici hanno inoltre escluso che i lavelli per le stoviglie, collocati all’aperto e non in un ambiente attrezzato come richiesto, potessero essere utilizzati anche per l’igiene personale.

Il Collegio ha infine valorizzato la circostanza che il ricorrente avesse dichiarato nella d.u.a. l’insussistenza di specifici requisiti igienico-sanitari, circostanza che non aveva consentito l’attivazione del circuito dei controlli sanitari previsto dalla legge regionale, cui partecipano anche i servizi di igiene delle aziende sanitarie locali. La mancata attivazione del controllo da parte dell’azienda sanitaria ha ulteriormente corroborato il giudizio di non conformità dell’intervento.

Il TAR Sardegna ha pertanto ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare, respingendo la domanda e compensando le spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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