Ripiano spesa dispositivi medici: giurisdizione ordinaria per gli atti regionali di recupero (TAR Lazio n. 8221 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui una Regione ripartisce tra i fornitori di dispositivi medici gli oneri conseguenti al superamento del tetto di spesa regionale, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, non costituiscono espressione di poteri autoritativi, ma consistono in un’accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, effettuato sulla base di presupposti normativi interamente predeterminati. Ne deriva che la contestazione di tali atti radica un rapporto paritario tra l’amministrazione e il fornitore, involgente un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, e che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendo il provvedimento regionale essere considerato atto dovuto e non provvedimento discrezionale.
Il Fatto
Una società produttrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti con cui la Regione Piemonte ha ripartito tra i fornitori gli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, come certificato dal decreto ministeriale del 6 luglio 2022. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha contestato anche l’esito dell’istanza di accesso agli atti presentata per ottenere la documentazione relativa al calcolo del proprio fatturato annuo.
La società ha dedotto vizi di erroneità dell’istruttoria, difetto procedimentale e violazione della legge n. 241/1990, sostenendo che le modalità di calcolo del fatturato non fossero state predefinite in modo chiaro, con conseguente lesione degli artt. 41 e 97 Cost. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ravvisando la competenza del giudice ordinario. Il Collegio, condividendo l’orientamento già espresso nella sentenza della medesima Sezione n. 8735 del 2025, ha rilevato che il comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 attribuisce alle Regioni funzioni meramente esecutive: verificare la documentazione contabile, definire l’elenco dei fornitori soggetti al ripiano e imporre il pagamento della quota, senza alcun margine di determinazione del tetto di spesa o di certificazione del superamento, competenze queste riservate allo Stato.
L’attività regionale è stata qualificata come interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità procedurali, riducendosi a un’operazione tecnico-contabile di ricognizione e somma di dati di bilancio già certificati a livello ministeriale. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha definito tale attività come mera quantificazione tecnica dell’importo di ripianamento.
Da tale natura vincolata e ricognitiva deriva che, a fronte degli atti regionali, si instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e il fornitore, il quale è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo dovuto. La situazione giuridica vantata dalla società non è intermediata dall’esercizio di un potere amministrativo, ma deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali di determinazione del tetto e certificazione dello scostamento.
Il Collegio ha quindi applicato il criterio del petitum sostanziale, ricordando che la giurisdizione amministrativa sussiste solo quando la controversia ha ad oggetto la contestazione delle modalità di esercizio di un potere autoritativo, mentre va esclusa quando la controversia si colloca a valle del potere, in un contesto ormai paritario. Nel caso di specie, l’atto regionale costituisce un accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendali sul quantum debeatur, con conseguente devoluzione della cognizione al giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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