Rinuncia al ricorso con mandato integrativo e estinzione del giudizio (TAR Puglia n. 598 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. qualora il difensore sia munito di specifico mandato integrativo di quello ad litem che conferisca espressamente il potere di rinunciare. L’estinzione è dichiarata con sentenza, anche quando l’Amministrazione resistente abbia aderito alla rinuncia. Le spese del giudizio possono essere compensate qualora la controparte non insista per la loro liquidazione.
Il Fatto
La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso interno per progressioni verticali per n. 16 posti di Coadiutore Amministrativo – cat. B CCNL Comparto Sanità, bandito da ASL FG ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020. I ricorrenti avevano proposto ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti contro gli atti della procedura concorsuale. L’istanza incidentale di sospensione era stata respinta con ordinanza n. 138 del 13 aprile 2023.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha notificato il 13 gennaio 2026 una nota denominata “rinuncia al ricorso”, depositata il 4 febbraio 2026, cui ha aderito il difensore dell’Azienda sanitaria con nota depositata nella stessa data. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, entrambi i difensori sono comparsi e il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., in quanto la rinuncia risulta formalizzata con atto ritualmente notificato e depositato. Il TAR ha valorizzato la circostanza che l’atto di rinuncia fosse corredato da mandato integrativo di quello ad litem, recante specifico conferimento al difensore del potere di rinunciare, requisito indispensabile per la validità dell’atto.
La decisione si fonda sul principio per cui la rinuncia al ricorso è atto dispositivo del diritto processuale che richiede un conferimento espresso e successivo rispetto al mandato difensivo originario. In assenza di tale specifico conferimento, la rinuncia sarebbe stata inidonea a produrre l’effetto estintivo del processo.
Il Collegio ha poi disposto la compensazione delle spese del giudizio, non avendo il difensore dell’Amministrazione insistito per la loro liquidazione. La compensazione, pur non essendo l’esito ordinario in caso di rinuncia, risulta giustificata dalla condotta processuale delle parti che non hanno posto ostacoli all’esito estintivo del giudizio.
Nota della Redazione
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