Il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero non può restare senza risposta (TAR Lazio n. 8085 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su un’istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea configura l’inosservanza dell’obbligo di provvedere previsto dall’art. 31 c.p.a.. L’obbligo sorge dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del termine procedimentale, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al combinato disposto dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007 e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, non eccede i quattro mesi dalla richiesta di integrazioni, termini che, nella specie, risultano decorsi senza che l’Amministrazione abbia emanato il provvedimento finale. L’inerzia è illegittima e legittima l’ordine di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, presentava il 15 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Spagna e certificato da un istituto di formazione iberico, ai sensi della direttiva 2013/55/UE. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, richiamando l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007, individua nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro. La sentenza osserva che, per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che l’Amministrazione abbia assunto alcuna determinazione.
Il Collegio rileva che entrambi i presupposti sono integrati: alla domanda del 15 aprile 2025 non è seguito alcun provvedimento, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, sia del termine specifico previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
Alla data di proposizione del ricorso tale termine era già scaduto, senza che dall’istruttoria emergessero elementi idonei a dimostrare l’adozione di un provvedimento espresso. Il TAR dichiara, pertanto, l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, considerata la natura “di massa” dei procedimenti di riconoscimento.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.