Informazione interdittiva antimafia, potere officioso del Prefetto e periculum (TAR Puglia n. 288 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cognizione cautelare sull’informazione interdittiva antimafia non richiede, ai fini della sospensione, un esame compiuto del fumus boni iuris, ma postula comunque la verifica dell’esistenza del periculum in mora, da apprezzarsi concreto e attuale. Tale requisito non può dirsi sussistente in difetto di rapporti contrattuali pendenti con la Pubblica amministrazione, suscettibili di effetti dissolutivi pregiudizievoli per l’impresa. La questione relativa alla sussistenza di un potere officioso del Prefetto di adottare l’interdittiva, pur se meritevole di approfondimento, è rimessa alla trattazione del ricorso nel merito e non integra, di per sé, gli estremi della lesione grave e irreparabile.

Il Fatto

La ricorrente, un’impresa, ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti dalla Prefettura, unitamente agli atti presupposti e alla comunicazione di avvio del procedimento. La società ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti, previa sospensione dell’efficacia, deducendo profili di illegittimità. In particolare, è stata contestata la sussistenza di un potere officioso del Prefetto di adottare il provvedimento interdittivo, questione ritenuta dalla stessa ricorrente di particolare rilevanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella camera di consiglio, ha ritenuto necessaria una disamina approfondita dell’ambito di applicazione della documentazione antimafia, con specifico riguardo alla contestata sussistenza di un potere officioso del Prefetto di emettere l’informazione interdittiva. Tale profilo, pur non essendo stato definito in sede cautelare, è stato valutato come meritevole di essere esaminato compiutamente nella successiva fase di merito del giudizio.

Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha incentrato la propria valutazione sul requisito del periculum in mora. È stata rilevata l’insussistenza di tale elemento, non essendo stati allegati né risultando rapporti contrattuali pendenti tra l’impresa e la Pubblica amministrazione. In assenza di tali rapporti, non è stato individuato alcun effetto dissolutivo o pregiudizievole, attuale e concreto, derivante dall’esecuzione del provvedimento interdittivo nei confronti dell’attività della ricorrente.

In considerazione della mancanza del requisito cautelare, la domanda di sospensione è stata respinta, con conseguente permanenza degli effetti del provvedimento impugnato nelle more del giudizio. Le spese della fase incidentale sono state compensate. L’ordinanza, pronunciata all’esito della camera di consiglio, non ha statuito sul fumus, rinviando ogni valutazione al merito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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