Errore percettivo sull’atto d’appello e revoca della cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 19342 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. la falsa percezione, da parte della Corte di cassazione, del contenuto dell’atto di appello, allorché essa abbia dichiarato inammissibile il motivo di ricorso sul presupposto che il punto relativo al trattamento sanzionatorio non fosse stato devoluto con l’atto di appello, ma solo con una successiva memoria difensiva, quando invece dall’esame dell’atto risulti la sua espressa devoluzione. L’errore percettivo, che incide sul processo formativo della volontà del giudice di legittimità, determina la revoca della sentenza viziata. La fase rescissoria può essere definita dagli stessi giudici della revoca, i quali, accogliendo il ricorso originario o dichiarandolo inammissibile, sostituiscono la precedente pronuncia. Le cause di inammissibilità del motivo di appello non sono soggette a sanatoria e devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la condanna del ricorrente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.), in concorso e con l’aggravante della finalità di agevolazione di una cosca di ‘ndrangheta. Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il quarto motivo, la mancanza di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, tuttavia, dichiarava inammissibile il ricorso sul punto, ritenendo che il solo imputato avesse censurato le statuizioni del primo giudice in materia di attenuanti generiche soltanto con una successiva memoria difensiva e non con l’atto di appello. Il condannato proponeva quindi ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., denunciando l’errore percettivo della Corte nell’esame dell’atto di appello, ove la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche era stata invece espressamente formulata e motivata.
La Motivazione della Corte
La Seconda sezione penale ha accolto il ricorso straordinario, rilevando come la Sesta sezione fosse incorsa in un errore percettivo. Dall’esame dell’atto di appello è emerso che la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche era stata menzionata nell’epigrafe, motivata nella penultima pagina (con riferimento alla personalità dell’appellante, incensurato ed estraneo a consorterie mafiose) e infine ribadita nelle conclusioni. L’affermazione della Sesta sezione, che quel punto non fosse stato devoluto, risultava quindi il frutto di una svista nella lettura dell’atto, errore che ha influito sul processo formativo della volontà, conducendo a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Ne è derivata la revoca della sentenza viziata, limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Sulla base di un consolidato principio giurisprudenziale, la Corte ha poi ritenuto di procedere direttamente alla fase rescissoria, senza necessità di una nuova udienza, atteso che l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. consente alla Corte di adottare i provvedimenti necessari per correggere l’errore, potendo l’immediata pronuncia sostituire quella precedente. La Corte ha richiamato, a sostegno, i precedenti delle Sezioni semplici (Sez. 1 n. 18363 del 17/11/2022 e Sez. 3 n. 15307 del 05/03/2020).
Nel giudizio rescissorio, la Corte ha riesaminato il merito del quarto motivo del ricorso originario, dichiarandolo inammissibile. Gli elementi dedotti in appello a sostegno della richiesta di attenuanti generiche – l’essere incensurato ed estraneo a consorterie mafiose – non erano conferenti, atteso che l’art. 62-bis, terzo comma, cod. pen. vieta espressamente che lo stato di incensurato possa essere, per ciò solo, posto a fondamento della concessione delle attenuanti. La conseguente inammissibilità del motivo di appello non poteva essere sanata con la memoria difensiva successiva, poiché le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e sono rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado.
Il ricorrente è stato pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto