Sequestro di dispositivi informatici: necessaria la motivazione sui profili cronologici (Cass. pen. Sez. VI n. 40221 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo, oppure, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati e i tempi entro cui sarà effettuata la selezione, con conseguente restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. Tali indicazioni devono essere tanto più puntuali in presenza di imputazioni provvisorie specifiche e di un ampio lasso di tempo trascorso dai fatti. La loro omissione integra un vizio di motivazione che impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento applicativo e del decreto di sequestro, con la restituzione di quanto sottoposto a vincolo. Il codice di rito non impedisce, inoltre, che la medesima res, già sottoposta a sequestro per un reato, sia attinta da altro sequestro per una diversa fattispecie incriminatrice.

Il Fatto

Un indagato era sottoposto a procedimento per il reato di cui all’art. 326, terzo comma, cod. pen. Secondo l’ipotesi d’accusa, egli avrebbe ottenuto in anticipo, tramite il direttore di un istituto di belle arti, informazioni sui contenuti di un esame da sostenere nell’ambito di un concorso bandito dalla stessa istituzione, risultandone poi vincitore.

Con decreto del Pubblico ministero era stata disposta la copia forense del contenuto del telefono cellulare in uso all’indagato. L’istanza di riesame era stata respinta dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 06/05/2025. Avverso tale decisione l’indagato ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la mancata estensione degli effetti di una precedente pronuncia di annullamento, la violazione del principio di proporzionalità e la carenza di motivazione sul fumus commissi delicti.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene infondato il primo motivo. L’annullamento dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari era stato giustificato esclusivamente dall’abolizione, intervenuta nelle more, del delitto di abuso d’ufficio, in relazione al quale il sequestro era stato disposto, senza esaminare nel merito i presupposti della misura. Mancava dunque il presupposto per estendere gli effetti ad altri interessati in ragione dell’identità di posizione. Il collegio ricorda ancora che il codice di rito non pone ostacoli a che la stessa cosa, già sottoposta a sequestro, sia attinta da altro sequestro per una diversa fattispecie, sia in pendenza del precedente vincolo sia dopo la sua cessazione.

È invece fondato il secondo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità. La Corte enuncia la regola secondo cui il decreto del Pubblico ministero deve consentire una valutazione adeguata della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica sia in quella esecutiva, indicando o le ragioni del sequestro omnicomprensivo o le informazioni ricercate, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale e i tempi di esecuzione. Sul punto richiama i precedenti Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini e Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico.

Nel caso concreto la delimitazione oggettiva contenuta nel decreto può ritenersi esauriente, poiché la motivazione fa riferimento esclusivo alle chat e alle mail scambiate con il direttore. Il provvedimento risulta però del tutto carente sui profili cronologici: il periodo interessato dall’investigazione e i tempi occorrenti per la selezione, con la conseguente durata della sottrazione alla disponibilità del titolare di dati personali non rilevanti. Il Tribunale del riesame non ha colmato tale lacuna, né avrebbe potuto integrarla.

Tale vizio impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e del decreto di sequestro, con la restituzione di quanto sottoposto a vincolo, essendo la misura venuta meno. L’annullamento rende irrilevante il terzo motivo, in tema di fumus del reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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