Identificazione da videoriprese: il riconoscimento giudiziale prevale sui limiti tecnici della consulenza (Cass. pen. Sez. I n. 16345 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il giudice di merito può pervenire al riconoscimento dell’indagato nelle immagini di videosorveglianza anche quando la relazione tecnica della polizia giudiziaria escluda la possibilità di un confronto di natura attributiva, valorizzando una pluralità di tratti individualizzanti desunti dalle riprese (fisionomia, tatuaggi, caratteristiche del veicolo) e la loro coerenza con il quadro indiziario complessivo. Le eventuali discrasie tra i brogliacci e le trascrizioni delle intercettazioni non determinano l’inattendibilità delle seconde in assenza di perizia e ove non incidano sul senso complessivo delle conversazioni. In sede cautelare, l’assenza di tracce biologiche sulla scena e il mancato rinvenimento dell’arma non assumono valenza dirimente quando il compendio indiziario risulti fondato su riscontri plurimi, eterogenei e convergenti. La circostanza che l’exitus non sia stato immediato non esclude la sussistenza del dolo omicidiario, desumibile dalle modalità dell’azione e dall’accettazione del rischio letale connesso all’infierire su distretti corporei vitali.
Il Fatto
La sera del 12 maggio 2024, il corpo senza vita di un uomo veniva rinvenuto nella sua abitazione a Scicli. Il decesso era riconducibile a un trauma cranico in contestuale trauma toracico chiuso con fratture costali. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa adottava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, ritenuto gravemente indiziato del reato di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, così diversamente qualificato il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 5 e 584 cod. pen. originariamente contestato.
Il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza genetica, valorizzando un quadro indiziario fondato su elementi plurimi e convergenti: le immagini di videosorveglianza che immortalavano l’indagato raggiungere l’abitazione della vittima, i soliloqui registrati a bordo del suo veicolo, le conversazioni intercettate e la ricostruzione del movente. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente delineato il perimetro del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, entro il perimetro della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.
Con riguardo alla censura sul riconoscimento dell’indagato nelle videoriprese, la Corte ha chiarito che la relazione tecnica dei RIS, la quale attestava l’impossibilità di un confronto attributivo basato sulle caratteristiche somatiche e di individuare la targa del veicolo, non assume portata demolitoria. Tale documento rimarca i limiti di un’identificazione fondata esclusivamente su un confronto tecnico-formale, ma non esclude che il giudice della cautela possa pervenire al riconoscimento mediante una valutazione complessiva di elementi visivi e circostanziali, purché motivata. Nel caso in esame, il Tribunale aveva valorizzato una pluralità di tratti individualizzanti, quali statura, fisionomia, capo rasato, tatuaggi e la compatibilità del transito del veicolo con le rilevazioni orarie.
Quanto all’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona poi rivelatasi indagata, la Corte l’ha ritenuta formulata in termini generici e non autosufficienti, non avendo il ricorrente chiarito quando e per quale titolo di reato il dichiarante avesse assunto tale veste né specificato i segmenti dichiarativi concretamente attinti. L’ordinanza impugnata, inoltre, non fondava il giudizio di gravità indiziaria in via esclusiva su tali apporti, ma su una pluralità di elementi.
La Corte ha inoltre escluso che le discrasie tra i brogliacci e le trascrizioni delle intercettazioni possano determinare l’inattendibilità di queste ultime, rilevando che in sede cautelare ciò che rileva è che il giudice dia conto dei segmenti ritenuti significativi. Il mancato rinvenimento dell’arma e le incertezze sull’orario del decesso, valorizzate dalla difesa per contestare la ricostruzione della dinamica lesiva, non sono state ritenute idonee a scardinare il compendio indiziario, trovando spiegazione nella fase preagonica ricostruita dagli accertamenti tecnico-scientifici.
Con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha precisato che la circostanza che l’exitus non sia stato immediato e che l’aggressore si sia allontanato prima del decesso non è incompatibile con la sussistenza del dolo omicidiario. Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente valorizzato la sede e la gravità delle lesioni, l’intensità dell’azione aggressiva e la condizione di minorata difesa della vittima, quali indici di una condotta consapevolmente violenta. Quanto al secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per genericità, ricordando che per il delitto di omicidio volontario opera la doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo mediante l’allegazione di specifici elementi individualizzanti. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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