Spese di lite: con nota spese specifica il giudice deve motivare ogni riduzione e non può scendere sotto i minimi (Cass. trib. 27268/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27268/2025 (n. sez. 6194/2025, R.G.N. 1556/2021) — camera di consiglio del 10 settembre 2025, deposito 12 ottobre 2025, Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Alessandro Farolfi.

Il principio di diritto

In tema di liquidazione delle spese processuali, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non può limitarsi a una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci operata. I parametri del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, hanno carattere inderogabile nei minimi e trovano applicazione ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga dopo la loro entrata in vigore, purché la prestazione professionale non sia ancora completata; il giudice del rinvio, inoltre, è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese, che segue la sorte del capo cassato.

Il fatto

Una contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso della quota del 90% dell’IRPEF, in base a disposizioni agevolative, per circa 12.000 euro. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio, affermando il diritto al rimborso. Nel giudizio di rinvio la Commissione tributaria regionale della Sicilia-Siracusa accoglieva il ricorso, riconoscendo il rimborso, ma condannava l’ufficio alle spese dei quattro gradi in misura ritenuta incongrua e sotto i minimi tariffari (300 euro per il primo grado, 600 per l’appello, 600 per la cassazione, 600 per il rinvio). La contribuente proponeva nuovamente ricorso per cassazione, sul solo capo delle spese, con due motivi; l’ufficio restava intimato.

La motivazione

Questione preliminare (contraddittorio). La notifica del ricorso per cassazione presso la direzione provinciale è valida: in tema di contenzioso tributario la notifica può essere effettuata, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia delle entrate o presso i suoi uffici periferici, stante il carattere unitario dell’Ufficio e il principio di effettività della tutela (Cass. n. 27976/2020). L’ufficio va considerato intimato.

Primo motivo (violazione dell’art. 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m. 55/2014; omessa motivazione sul capo delle spese). Fondato, con assorbimento del secondo, svolto in via subordinata. La sentenza impugnata ha liquidato quattro gradi di giudizio in modo forfettario e immotivato, richiamando erroneamente i parametri del d.m. 140/2012 e discostandosene in modo tautologico, senza confrontarsi con la nota spese prodotta dalla contribuente. In diritto: l’inderogabilità dei minimi ex art. 4 d.m. 55/2014 opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice (Cass. n. 14146/2025); il potere discrezionale tra minimo e massimo non è sindacabile, ma la motivazione è doverosa quando il giudice si discosti ulteriormente dai valori tabellari (Cass. n. 14198/2022); in presenza di nota spese specifica il giudice deve motivare la riduzione delle voci (Cass. n. 19718/2025; Cass. n. 22762/2023). Il giudice del rinvio deve rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese, poiché l’annullamento, ancorché limitato a un capo, si estende alle spese (Cass. n. 3798/2022); i parametri del d.m. 55/2014 si applicano se la liquidazione interviene dopo la loro vigenza e la prestazione non è ancora completata (Cass. n. 19989/2021). Poiché la sentenza di rinvio è del 2020 e liquidava tutti i gradi, avrebbe dovuto applicare il d.m. 55/2014, confrontandosi con la nota spese e senza scendere sotto i minimi inderogabili (Cass. n. 9815/2023).

Esito: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Siracusa, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese di ciascun grado e per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia offre una leva concreta contro le liquidazioni di spese al ribasso. Quando si deposita una nota spese specifica e conforme ai parametri, il giudice non può liquidare una somma forfettaria inferiore senza motivare voce per voce la riduzione: la liquidazione globale e immotivata sotto i minimi è cassabile. Tre accortezze operative: depositare sempre una nota spese analitica e ancorata al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. 37/2018), così da attivare l’onere di motivazione a carico del giudice; contestare l’eventuale richiamo a tariffari superati (d.m. 140/2012) quando la liquidazione interviene sotto la vigenza del d.m. 55/2014; ricordare che il giudice del rinvio deve rideterminare per intero le spese di tutti i gradi, non potendo scendere sotto i minimi inderogabili.

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