TARI ed edifici di culto: niente esenzione automatica, conta l’inidoneità concreta a produrre rifiuti (Cass. civ. n. 27216/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27216/2025, pubblicata l’11 ottobre 2025 (R.G.N. 10597/2024; adunanza camerale del 18 settembre 2025; Presidente Angelo Matteo Socci, Relatore Giuseppe Lo Sardo).

Il principio di diritto

Le norme che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della TARSU o della TARI lo fanno sempre perché ritenuti incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti (con una presunzione iuris tantum), non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l’esenzione dalla tassa.

Il fatto

Roma Capitale ricorreva per cassazione contro la sentenza che aveva annullato un avviso di pagamento TARI (secondo semestre 2019) nei confronti di un’associazione, per un immobile adibito a luogo di culto, dopo che il regolamento comunale aveva disconosciuto, dal 2018, l’esenzione automatica per i luoghi di culto. Il giudice d’appello aveva confermato l’annullamento ritenendo il fabbricato non idoneo a produrre rifiuti in ragione della destinazione al culto. Due i motivi di ricorso, tra cui la motivazione apparente resa per relationem.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammessa solo se resta autosufficiente e dà conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di appello; è nulla se acritica. Nel merito, l’esenzione degli edifici di culto dalla TARI non discende dalla destinazione religiosa, ma dall’oggettiva inidoneità dell’immobile a produrre rifiuti urbani, secondo una presunzione iuris tantum che grava sul contribuente provare in concreto; il giudice d’appello aveva invece omesso l’accertamento in fatto. Infine, il giudicato esterno formatosi su un’altra annualità (2022) non si estende al 2019, trattandosi di una condizione – l’inidoneità a produrre rifiuti – variabile nel tempo, da verificare per ogni anno d’imposta.

Esito: accoglimento del ricorso di Roma Capitale; la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Per i luoghi di culto l’esenzione dalla TARI non è automatica: va dimostrata, caso per caso, l’oggettiva inidoneità dell’immobile a produrre rifiuti urbani, e l’onere grava sul contribuente. Attenzione al giudicato esterno: una decisione favorevole su un’annualità non copre le altre, perché la condizione di esenzione è variabile e va accertata anno per anno.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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