Riesame richiede comparazione interessi ai sensi art. 21-nonies (TAR Lazio n. 7390 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza ex art. 56, comma 8, D.L. n. 76/2020 attiva un procedimento di riesame di natura eccezionale e sanatoria, distinto da quello di verifica della legittimità del provvedimento di decadenza. Il GSE, nel decidere l’istanza, deve applicare tutti i presupposti di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, procedendo a una concreta comparazione tra l’interesse pubblico al recupero delle somme e l’interesse privato del beneficiario, con esito non predeterminato. La conferma delle criticità documentali non può equivalere al riesame imposto dalla norma; il diniego che ometta la ponderazione degli interessi è illegittimo e va annullato, con obbligo di rinnovazione del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore dei servizi energetici, era stata dichiarata decaduta dal GSE dal diritto agli incentivi relativi a 952 richieste di verifica e certificazione, con recupero di circa 17 milioni di euro. Avverso la decadenza, la società aveva proposto ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, articolando numerosi motivi di censura sulla legittimità dei controlli e sulle modalità di esercizio del potere di verifica del Gestore.

A seguito della novella introdotta dall’art. 56 D.L. n. 76/2020, che ha ancorato il potere di decadenza ai presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, la società ha presentato istanza di riesame, rigettata dal GSE con provvedimento dell’8.09.2021. Il diniego è stato impugnato con il quarto ricorso per motivi aggiunti, contestandone l’illegittimità per mancata applicazione dei nuovi presupposti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti, dichiarando inammissibile il terzo. Quanto alla decadenza, il Collegio ha richiamato il principio di autoresponsabilità: l’omessa produzione di documentazione essenziale, necessaria a comprovare i requisiti autodichiarati, legittima la decadenza, trattandosi di potere di verifica di natura doverosa e accertativa, non riconducibile all’autotutela, e privo di spazi di discrezionalità. Inammissibile è stata invece la censura sulla vita utile delle RVC, per genericità delle allegazioni.

Il terzo ricorso per motivi aggiunti, volto contro la nota di avvio del riesame, è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, i cui vizi potevano essere fatti valere avverso l’atto conclusivo.

Accolto, invece, il quarto ricorso. Il Collegio ha rilevato che l’art. 56 D.L. n. 76/2020 impone al GSE un riesame che non si esaurisce nella verifica della sussistenza dei requisiti, ma richiede una ponderazione discrezionale degli interessi coinvolti. Il provvedimento di diniego, limitandosi a ribadire la mancata produzione documentale e la sussistenza di una falsa rappresentazione dei fatti, ha omesso di valutare l’affidamento del privato e di compararlo con l’interesse pubblico, disapplicando i presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.

Il TAR ha precisato che la falsa rappresentazione può emergere anche dall’omessa ostensione di documenti essenziali, ma che il rigetto dell’istanza di sanatoria deve comunque dar conto della comparazione tra gli interessi, non potendo risolversi in una mera conferma della legittimità della decadenza originaria. La sentenza ha quindi annullato il diniego, onerando il GSE di rinnovare il procedimento di riesame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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