Carta elettronica del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1821 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’azione proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’accertamento del diritto del docente alla c.d. carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, integra un obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo giurisdizionale. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e in assenza di prova dell’adempimento, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Un docente agisce in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, con condanna dell’amministrazione all’erogazione della prestazione per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2022/23, per complessivi € 1.500,00.
Il ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione, che il provvedimento è passato in giudicato e che è stato notificato per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 cod. proc. amm., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione si costituisce per resistere. Il ricorso è trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il giudice verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione al ricorrente della c.d. carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28.11.2016, per gli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda. All’esito, l’amministrazione dovrà depositare la prova dell’avvenuto adempimento.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Ove decorra infruttuosamente il termine assegnato, il commissario porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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