Pareri paesaggistici generici e difetto di istruttoria sui cartelli pubblicitari (TAR Toscana n. 689 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di compatibilità paesaggistica e il conseguente diniego di autorizzazione devono essere sorretti da una motivazione articolata e puntuale, che indichi le specifiche disposizioni di tutela asseritamente violate, descriva il contesto di riferimento e analizzi l’effettiva incidenza delle opere sui valori protetti. Il generico richiamo all’effetto cumulativo con la cartellonistica già presente, senza precisare il numero degli impianti esistenti, la loro distribuzione e la loro interazione con quelli richiesti, integra un difetto di istruttoria e di motivazione. È illegittimo il diniego che comprime l’iniziativa economica senza indicare interessi pubblici prevalenti concretamente compromessi.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nella produzione e installazione di cartelli pubblicitari, ha presentato al Comune cinque richieste di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, per collocare impianti lungo alcune strade del territorio comunale. La conferenza comunale dei servizi per l’autorizzazione paesaggistica ha espresso cinque pareri negativi, confermandoli dopo le osservazioni procedimentali della società. Il Comune ha quindi rigettato le istanze con distinti provvedimenti, impugnati dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi trasposti in sede giurisdizionale.

La società ha dedotto il difetto di motivazione, la compressione della libera iniziativa economica ex art. 41 Cost. e l’inadeguatezza dell’istruttoria, lamentando motivazioni identiche per impianti collocati in strade con caratteristiche differenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui i pareri di compatibilità paesaggistica devono evidenziare le caratteristiche degli interventi, quelle del contesto e l’impatto negativo sulle visuali tutelate, citando Cons. Stato n. 6511 del 2020, n. 2515 del 2020 e n. 853 del 2019.

Applicando tali principi, il TAR rileva che i pareri negativi della conferenza si limitano ad affermare l’incompatibilità dell’intervento con la natura di strada urbana e a evocare un effetto cumulativo eccessivo con la cartellonistica esistente. Manca però ogni riferimento alle specifiche disposizioni di tutela violate, una sia pur approssimativa descrizione del contesto e un’analisi della reale incidenza dei singoli impianti sui valori protetti dal d.m. 14 maggio 1956.

Il Collegio sottolinea che il diniego si fonda su un cumulo asserito ma non documentato: non viene precisato il numero degli impianti già presenti nelle singole strade, la loro distribuzione spaziale né l’interazione con quelli richiesti. La motivazione risulta così stereotipata e identica per tutti gli impianti.

Ne deriva il difetto di istruttoria e di motivazione che travolge i provvedimenti impugnati. Il ricorso è accolto e i dinieghi sono annullati, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare le istanze nel rispetto delle indicazioni della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della natura dei vizi riscontrati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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