Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’ingiunzione di ripristino (TAR Liguria n. 1001 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere la circostanza per cui l’amministrazione comunale annulli in autotutela, nelle more del giudizio, il provvedimento di ingiunzione al ripristino di opere abusive, precedentemente impugnato. Le spese di lite devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente qualora l’atto di ritiro sia intervenuto successivamente alla notifica del ricorso, secondo il principio della soccombenza virtuale che discende dalla condotta processuale della parte pubblica.

Il Fatto

Una società ricorreva dinanzi al TAR Liguria avverso l’ingiunzione di ripristino, emessa dal Comune di Genova, per presunte opere abusive site in Piazza della Vittoria. L’atto impugnato, datato 16 aprile 2026, richiamava una relazione del personale ispettivo del 31 marzo 2026 e veniva notificato alla ricorrente a mezzo p.e.c. nel medesimo giorno.

La società chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione e degli atti presupposti, deducendone l’illegittimità. Il Comune di Genova si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Il giudizio veniva trattenuto in decisione nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rilevava che il Comune aveva provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento impugnato. Tale sopravvenienza determinava il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione del merito, integrando gli estremi della cessazione della materia del contendere.

Il tribunale ha ritenuto, altresì, di regolare il carico delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza sostanziale, atteso che l’atto di ritiro era intervenuto solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo. L’amministrazione, con la propria condotta, aveva infatti dato causa al giudizio e solo in un secondo momento aveva eliminato l’atto lesivo.

La pronuncia è stata resa con le forme della sentenza breve ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti. Con essa il tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando il Comune al pagamento delle spese in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge. Nessuna statuizione è stata adottata nei confronti delle parti intimate non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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