Progetti a consuntivo e principio di auto-responsabilità: documentazione carente e incentivi negati (TAR Lazio n. 7235 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi per l’efficienza energetica, l’accesso ai benefici, in quanto risorse di derivazione europea, postula l’accertamento rigoroso dei relativi presupposti, gravando sul soggetto richiedente, secondo il principio di auto-responsabilità, l’onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie agevolativa. La produzione di documentazione non conforme alla disciplina di settore integra una violazione rilevante che osta all’erogazione dell’incentivo, impedendo al Gestore di riscontrare la sussistenza dei requisiti, a prescindere da dolo o colpa e senza possibilità di soccorso istruttorio in procedure di massa scandite da termini perentori. In relazione al calcolo del consumo di baseline, la misura dei consumi, ancorché inferiore ai dodici mesi, deve comunque essere reale ed effettiva, non potendo essere surrogata da dati stimati sulla base delle schede tecniche. Per un atto plurimotivato, il giudice può respingere il ricorso qualora una sola delle ragioni poste a base del provvedimento risulti legittima, con assorbimento delle censure avverso le altre ragioni.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il G.S.E. aveva rigettato il progetto a consuntivo presentato per un intervento di sostituzione di apparecchi tradizionali con nuovi apparecchi di illuminazione a LED presso lo stabilimento di un’impresa committente. Il diniego si fondava su una pluralità di ragioni ostative, tra cui la mancata comprova della posteriorità dell’avvio dei lavori rispetto alla domanda, l’inidoneità della documentazione a verificare la coincidenza tra soggetto titolare del progetto e soggetto che sostiene l’investimento e la mancata trasmissione di dati idonei sui consumi nella configurazione ante intervento.

Con motivi aggiunti la ricorrente invocava l’applicazione delle modifiche introdotte all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 dall’art. 56 del D.L. n. 76/2020, che impongono al G.S.E. il rispetto dei criteri dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 per i provvedimenti di decadenza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ritiene il ricorso infondato, ritenendo il compendio motivazionale del diniego legittimo nella parte in cui contesta la mancata prova della posteriorità dell’avvio del progetto e l’inidoneità della documentazione a dimostrare che il soggetto titolare fosse anche quello che ha sostenuto l’investimento. Il Tribunale evidenzia che i documenti di trasporto non risultavano completi, essendo stati consegnati 391 corpi illuminanti a fronte dei 397 previsti, e che non erano stati prodotti elementi comprovanti i pagamenti effettuati dal committente, con conseguente assenza di prova dell’assunzione dei costi.

La Corte richiama il principio di auto-responsabilità, secondo cui l’interessato ha l’onere di fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all’incentivo, e il principio per cui la produzione di documentazione non conforme integra una violazione sostanziale che impedisce al Gestore di verificare i requisiti, escludendosi il soccorso istruttorio. Il riferimento al contratto stipulato senza atti che ne comprovino l’esecuzione non è ritenuto sufficiente a confutare tale conclusione.

Quanto al calcolo del consumo di baseline, il TAR ritiene infondata la tesi della società di essersi avvalsa della facoltà di utilizzare misure di periodo inferiore ai dodici mesi, in quanto i dati forniti erano frutto di stima e non correlati al consumo reale ed effettivo. La norma richiede una misura reale del consumo energetico che, sebbene ridotta, deve garantire la rappresentatività del funzionamento dell’impianto. Inconferente è il richiamo al meccanismo previsto per gli impianti nuovi, ove non è possibile rinvenire dati reali ante intervento.

Il Tribunale, accertata la fondatezza di una delle ragioni ostative, prescinde dall’esame degli ulteriori motivi, richiamando il principio per cui per un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con conseguente assorbimento delle altre censure. I motivi aggiunti sono rigettati per difetto di un’istanza di parte e per il carattere non retroattivo della novella, applicabile solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore, non essendo il diniego impugnato adottato prima di tale data. Il ricorso è rigettato e la società è condannata al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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