Incentivi Certificati Bianchi e onere probatorio dell’impresa (TAR Lazio n. 7236 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi di derivazione europea, i presupposti per l’accesso alle incentivazioni devono essere accertati in modo rigoroso secondo il principio di auto-responsabilità, in base al quale costituisce onere dell’interessato fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all’incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa. La produzione di documentazione non conforme integra una violazione rilevante che osta all’erogazione degli incentivi, impedendo al Gestore di riscontrare i requisiti indispensabili, a prescindere dal dolo o dalla colpa dell’impresa ed escludendosi il soccorso istruttorio in procedure di massa scandite da termini perentori. Per sorreggere un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, rendendo superfluo l’esame delle censure relative alle altre parti del provvedimento. Le modifiche normative introdotte dall’art. 56 del D.L. n. 76/2020, in tema di applicazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990, non hanno natura retroattiva e richiedono comunque una specifica istanza di parte.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione del G.S.E. del 20 gennaio 2020 che rigettava il progetto a consuntivo (PC) presentato per conseguire i Certificati Bianchi relativamente a interventi di illuminazione realizzati in più siti. Il Gestore aveva fondato il diniego su molteplici ragioni ostative, tra cui la mancata comprova che l’avvio dei lavori fosse successivo alla domanda di incentivo e la mancata dimostrazione dei consumi ante intervento secondo i criteri del D.M. 11 gennaio 2017.

La ricorrente ha contestato la fondatezza di ogni singola ragione ostativa e, con motivi aggiunti, ha invocato l’applicazione del sopravvenuto art. 56 del D.L. n. 76/2020, sostenendo l’illegittimità del rigetto per il decorso del tempo e la violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso immeritevole di accoglimento, giudicando legittimo il compendio motivazionale nella parte in cui dà conto della mancata comprova della posteriorità dell’avvio della realizzazione rispetto alla richiesta di incentivo. Rileva che i documenti di trasporto attestanti tale data non erano mai stati prodotti nel corso del procedimento, ma solo in allegato al ricorso, nonostante il G.S.E. avesse espressamente richiesto tale documentazione e sollecitato l’invio del file contenente gli elenchi dei DDT.

Quanto alla determinazione del consumo di baseline, la Corte ha ritenuto non concludente la tesi della società di essersi avvalsa della facoltà di utilizzare misure di periodo inferiore ai dodici mesi. La norma esige una misura reale del consumo energetico, ancorché ridotta, che sia rappresentativa del funzionamento dell’impianto. I dati forniti dalla società risultavano invece frutto di una stima, basata sulle schede tecniche del produttore moltiplicate per le ore di funzionamento stimate, quindi del tutto scollegati dal dato storico e dalla realtà fattuale. Inconferente è stato ritenuto il riferimento al meccanismo per gli impianti nuovi, che consente il calcolo astratto del consumo di riferimento, proprio perché in tal caso non esistono dati reali ante intervento da rilevare.

La decisione richiama il principio di auto-responsabilità dell’impresa, rilevante per i benefici di derivazione europea, e la giurisprudenza secondo cui la produzione di documentazione non conforme integra una violazione sostanziale che osta all’erogazione degli incentivi, escludendo la possibilità di soccorso istruttorio. La fondatezza delle ragioni esaminate ha consentito di prescindere dall’esame degli ulteriori motivi, atteso che per un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità anche di una sola ragione, con assorbimento delle restanti censure.

I motivi aggiunti sono stati parimenti respinti per difetto di un’istanza di parte, espressamente richiesta dalla norma, e per la natura non retroattiva della novella, applicabile solo ai provvedimenti emanati dal Gestore successivamente alla sua entrata in vigore. Il Collegio ha condannato la società ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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