Revoca licenza armi obbligo istruttoria attuale sulla personalità (TAR Lazio n. 6048 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia concernenti le armi, il provvedimento di diniego o di revoca deve essere preceduto da una valutazione concreta e attualizzata della personalità dell’interessato e delle circostanze di fatto e di diritto sopravvenute rispetto ai precedenti provvedimenti sfavorevoli. È illegittimo il provvedimento che, richiamando acriticamente fatti risalenti e già oggetto di valutazione, ometta ogni nuova istruttoria e si ponga in contraddizione con altre determinazioni della stessa Amministrazione favorevoli all’interessato. La natura precauzionale dei provvedimenti in materia di armi consente di derogare alla comunicazione di avvio del procedimento, ma non esime dall’onere di un’istruttoria aggiornata, né dall’obbligo di preavviso di diniego ove l’Amministrazione intenda adottare una determinazione diversa da quella comunicata.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una lite domestica verificatasi nel febbraio 2022, a seguito della quale erano stati disposti il sequestro preventivo delle armi detenute da un cittadino e la revoca dei relativi titoli di polizia, tra cui la licenza di porto di fucile. I provvedimenti erano stati impugnati dinanzi al TAR, che li aveva respinti con sentenza non definitiva, fatta salva la possibilità di future diverse valutazioni da parte dell’Amministrazione in caso di nuove istanze.
Intervenuta l’archiviazione del procedimento penale e del procedimento per il divieto di detenzione di armi, l’Amministrazione aveva disposto la restituzione parziale delle armi, imponendo la cessione a terzi di quelle da collezione. Nelle more, la Questura aveva respinto la domanda di porto di fucile, revocato la licenza di collezione di armi antiche e rare e la Prefettura aveva revocato l’autorizzazione alla detenzione di munizioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà dell’azione amministrativa. I provvedimenti impugnati risultavano basati esclusivamente sui fatti del febbraio 2022 e sui conseguenti atti di revoca, senza alcuna valutazione aggiornata della personalità dell’interessato e delle circostanze sopravvenute, nonostante la sentenza di questo Tribunale avesse espressamente rimesso all’Amministrazione la verifica dell’attualità dei presupposti.
La contraddittorietà emergeva, in particolare, dal fatto che la Prefettura, dopo aver archiviato il procedimento per il divieto di detenzione, aveva disposto solo una restituzione parziale delle armi con obbligo di cessione delle altre, senza indicare le ragioni del discostamento dalla precedente archiviazione e in una palese inversione logica e procedurale, posto che l’ordine di cessione o confisca deve essere preceduto da un formale divieto di detenzione ai sensi dell’art. 39 TULPS.
Il TAR ha inoltre rilevato la violazione delle garanzie partecipative: nel provvedimento del 26 agosto 2024 la Questura aveva respinto la domanda di porto di fucile, diversa da quella per cui era stato comunicato l’avvio del procedimento, senza preavviso di diniego. Con riguardo al provvedimento dell’11 ottobre 2024, la Corte ha escluso che la natura precauzionale della materia possa giustificare l’omessa istruttoria, quand’anche la giurisprudenza ammetta la deroga alla comunicazione di avvio del procedimento per esigenze di celerità.
L’illegittimità dei provvedimenti è stata, pertanto, dichiarata per il concorso di un difetto di istruttoria e motivazione, della contraddittorietà dell’agire amministrativo e della violazione delle garanzie procedimentali. Il TAR ha annullato gli atti impugnati, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi entro novanta giorni con provvedimenti congruamente istruiti e motivati, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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