Esclusione per mancata campionatura degli accessori: niente soccorso istruttorio per l’offerta tecnica (TAR Lazio n. 7014 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che impone al concorrente di presentare, a pena di esclusione, un congruo quantitativo di tutti gli accessori utilizzati per la realizzazione del manufatto non è né generica né ambigua e onera l’operatore economico di produrre un autonomo campione di ciascun accessorio, ancorché non sia indicata una quantità precisa. La mancata autonoma campionatura di un accessorio, sebbene presente all’interno del capo finito, legittima l’esclusione, poiché solo la disponibilità di materiale autonomo consente alla Commissione di eseguire i test di laboratorio necessari alla verifica delle specifiche tecniche. Il soccorso istruttorio non è ammesso per colmare le lacune dell’offerta tecnica, dovendosi distinguere dal soccorso procedimentale, limitato ai chiarimenti senza integrazione documentale.

Il Fatto

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di divise estive, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La lex specialis richiedeva, a pena di esclusione, la presentazione di una campionatura comprendente anche un congruo quantitativo di tutti gli accessori impiegati nella realizzazione dei capi. La Commissione giudicatrice ha escluso il RTI ricorrente perché, per le divise maschili e femminili, mancavano i campioni autonomi della fodera rayon rossa e, per le divise maschili, quello della fodera rayon bianca, oltre al supporto elettronico contenente i rapporti di prova.

L’operatore economico ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione disposta a favore del RTI controinteressato, deducendo che le Specifiche Tecniche non imponevano una campionatura separata degli accessori e che, in ogni caso, le disposizioni erano generiche e ambigue, sicché la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

La Motivazione della Corte

Il TAR, confermando l’ordinanza cautelare di rigetto, ha premesso che il provvedimento di esclusione è atto plurimotivato e resiste all’annullamento se sussiste anche una sola delle ragioni che lo sorreggono, richiamando Consiglio di Stato, Sez. V, 4 febbraio 2026, n. 917. Ha quindi ritenuto fondata la causa di esclusione relativa alla mancata produzione del campione autonomo della fodera rayon rossa.

Il Collegio ha osservato che le Specifiche Tecniche qualificano espressamente la fodera rayon rossa come accessorio e richiedono, nella parte dedicata ai parametri di valutazione, la presentazione di un congruo quantitativo di tutti gli accessori utilizzati. Il tenore letterale della clausola non lascia margini di dubbio: mentre per alcune materie prime è indicato un quantitativo preciso, per gli accessori è rimessa all’operatore economico la scelta della quantità, ma resta fermo l’obbligo di produrre un campione autonomo del materiale. La presenza della fodera all’interno della divisa completa non è sufficiente, perché la materia prima dovrebbe essere rimossa con operazioni che potrebbero alterarla e, comunque, il quantitativo ricavabile potrebbe non essere adeguato ai test di laboratorio.

Quanto al soccorso istruttorio, il TAR ha escluso che potesse essere attivato, richiamando il costante orientamento per cui esso non è ammesso per modifiche o integrazioni dell’offerta tecnica, citando Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2025, n. 2789 e Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2024, n. 4472: ove occorra produrre documenti ulteriori si versa nel soccorso istruttorio, precluso, mentre il soccorso procedimentale è limitato ai chiarimenti che non richiedono di attingere a elementi esterni all’offerta.

Il Collegio ha infine respinto la censura subordinata di illegittimità della lex specialis per contrasto con i principi di fiducia, risultato e favor partecipationis: le clausole non hanno natura meramente formale, ma assolvono alla funzione di consentire alla Commissione verifiche autonome sui materiali, sicché la loro violazione non costituisce irregolarità sanabile. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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