Rischio professionale specifico da uranio impoverito e prova contraria a carico dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 7015 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di causa di servizio per patologie tumorali contratte da personale militare impiegato in missioni internazionali o in poligoni di tiro, trova applicazione il paradigma del rischio professionale specifico di cui all’art. 603 cod. ord. militare. Il militare è tenuto a dimostrare soltanto di aver svolto il servizio in particolari condizioni ambientali od operative tipizzate dalla legge e che la patologia oncologica successivamente manifestatasi sia espressiva di quel rischio. L’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, che si sostanzia nella dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice, esercitando i poteri sostitutivi propri della giurisdizione di merito, può riconoscere direttamente la dipendenza da causa di servizio senza disporre una nuova remissione dell’affare al Comitato di verifica.

Il Fatto

Gli eredi di un militare deceduto a seguito di carcinoma polmonare hanno proposto ricorso per l’ottemperanza avverso il decreto del Ministero della Difesa e il parere del Comitato di Verifica che, nuovamente, avevano escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Eteroplasia Polmonare IV Stadio”. Il diniego era stato adottato all’esito del riesame disposto a seguito della sentenza della Sezione che aveva annullato il precedente rigetto per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai fattori di rischio specifici, tra cui l’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti da munizionamento contenente uranio impoverito e l’utilizzo continuativo di solventi e oli per armi. I ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione, con il nuovo parere, aveva reiterato il diniego contestando gli argomenti del giudicato senza fornire riscontri concreti al caso specifico.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando i propri precedenti conformi e il paradigma eziologico delineato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 7 ottobre 2025. La motivazione del nuovo parere del Comitato di Verifica, pur ampia e corredata di riferimenti scientifici di carattere generale, si risolve in una contestazione degli argomenti sviluppati nella sentenza azionata, non impugnata, e non reca alcun riferimento specifico ai fattori di rischio presenti nella fattispecie concreta.

La Corte ha evidenziato che il legislatore, con l’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 e l’art. 603 cod. ord. militare, ha tipizzato le particolari condizioni ambientali od operative nelle quali il personale militare presta servizio, attribuendo rilevanza all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti dall’impiego di munizioni all’uranio impoverito quale fattore cui, a livello statistico, segue la diagnosi di neoplasie. Attraverso il concetto di rischio professionale specifico, l’interessato è sollevato dall’onere di dimostrare la correlazione medico-legale tra la malattia e le condizioni di servizio, mentre il rischio della causa ignota è ribaltato sul Ministero della Difesa.

Applicando tale riparto dell’onere probatorio, il Collegio ha ritenuto che il militare abbia fornito la prova richiesta, avendo documentato la presenza in scenari di guerra interessati dall’uso di proiettili all’uranio impoverito e l’insorgenza successiva di una patologia oncologica espressiva di quel rischio. L’Amministrazione, al contrario, non ha dimostrato una specifica genesi extra-lavorativa della patologia, essendosi limitata ad allegare studi sull’incertezza causale in generale, senza calare le proprie argomentazioni nella situazione concreta del militare.

Gli atti impugnati costituiscono pertanto una sostanziale contestazione del giudicato, riproposta non nelle forme del ricorso in appello ma in quelle della mera reiterazione di una tesi già respinta. In applicazione del principio del cd. one shot temperato, il Tribunale ha ritenuto non necessaria una nuova remissione dell’affare al Comitato di verifica, disponendo l’accoglimento del ricorso nell’esercizio dei poteri sostitutivi propri della giurisdizione di merito che connotano il giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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